Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2571 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2571 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

MELONI SALVATORE N. IL 4.05.1943

Nei confronti di :
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DI ORISTANO in data 30 novembre 2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Con atto in data 23/12/2013, a mezzo del proprio difensore, Meloni
Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data
30/11-, con cui il Presidente del Tribunale di Oristano ha rigettato
l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, avverso il provvedimento in
data 8/2/2013 con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Oristano ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello
in

favore

del

ricorrente.

Con il ricorso proposto, il Meloni si duole della violazione di legge in cui
sarebbe incorso il tribunale di Oristano nella parte in cui ha ritenuto
insussistente il diritto dell’istante all’utilizzazione, negli atti del procedimento,
della lingua sarda, nella sua variante “campidanese”, in applicazione della
disciplina sulla tutela delle minoranze linguistiche, rinvenibile dai testi
dell’art. 6 Cost., della L. n. 482 del 1999, dell’art. 109 c.p.p. e art. 122
c.p.c., oltre che dalle argomentazioni contenute nella sentenza n. 62/1992
della Corte Costituzionale.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato, con l’eventuale adozione delle
statuizioni consequenziali.
2.

Il ricorso d il controricorso proposto medio tempore dalla Agenzia delle
Entrate veniva assegnato alle Sezioni civili di questa Corte che con ordinanza
interlocutoria del 17 dicembre 2014 rimetteva gli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione ad una sezione penale.

3.

Il ricorso veniva quindi assegnato a questa Sezione e trattato con la
procedurali cui all’art. 611 cod. proc. pen.

4.

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione,
che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5.

Il Meloni ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
6.

Va premesso che il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, in questa sede
va considerato alla stregua di una memoria difensiva non essendovi
previsioni in tale senso nel processo penale innanzi a questa Corte.
Va ulteriormente premesso che questa Corte si è già pronunciata su analoghi
ricorsi del Meloni pervenendo a decisioni di rigetto (cfr. sentenze Sez. 4, nn.
51812 e 53100 del 2014 e n. 3815 del 2015), sul presupposto che lo stesso
non aveva materialmente allegato la deliberazione del Consiglio provinciale
di Oristano del 2/2/2001, espressamente menzionata nei ricorsi proposti in
questa sede, al fine di verificare l’effettiva (e valida) inclusione del comune di
2

Stato

-i

Terralba nell’ambito territoriale interessato dalle prerogative di tutela di cui
alla L. n. 482 del 1999. Allegazione, peraltro, mancata anche nella sede di
legittimità, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso., ai
sensi del quale deve disattendersi il ricorso per cassazione il quale, pur
richiamando atti specificamente indicati ritenuti indispensabili al fine del
controllo della fondatezza dell’impugnazione proposta, non ne contenga la
loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso

2^, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723).
In particolare nella citata decisione n. 53100 del 27 novembre 2014, peraltro
assolutamente conforme alle altre citate può leggersi: “Ai sensi della L. n.
482 del 1999, art. 2, in attuazione dell’art. 6 Cost., – e in armonia con i
principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali -, la
Repubblica tutela, tra le altre, la lingua e la cultura delle popolazioni parlanti
il sardo (art. 2 cit.).
Con particolare riguardo ai rapporti con l’autorità giudiziaria, la legge n.
482/99 prevede, all’art. 9, comma 3, che nei procedimenti davanti al giudice
di pace è consentito l’uso della lingua ammessa a tutela, restando ferme le
disposizioni di cui all’art. 109 c.p.p.. Tale ultimo articolo, in particolare,
prevede che, davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo
grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica
riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza “è, a sua
richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale
redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del
procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta”. Le
disposizioni di tale articolo sono osservate a pena di nullità (art. 109 cit.).
Nell’intervenire sulla valutazione della legittimità costituzionale della L. n.
689 del 1981, artt. 22 e 23, in relazione all’art. 122 c.p.c., la Corte
costituzionale ha inoltre sottolineato come la lingua propria di ciascun gruppo
etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di
minoranza etnica, al punto da indurre il costituente a definire quest’ultima
quale minoranza linguistica.
Come elemento fondamentale d’identità culturale e come mezzo primario di
trasmissione dei relativi valori e, quindi, di garanzia dell’esistenza della
continuità del patrimonio spirituale proprio di ciascuna minoranza etnica, il
diritto all’uso della lingua materna dell’ambito della comunità di
appartenenza è un aspetto essenziale della tutela costituzionale delle
minoranze etniche, che si collega ai principi supremi della costituzione: al
principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2, al principio di eguaglianza di
3

autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez.

a

fronte alla legge, garantito dall’art. 3, comma 1, al principio di giustizia
sociale e di pieno sviluppo della personalità umana nella vita comunitaria,
assicurato dall’art. 3 Cost., comma 2, (Corte Cost. sent. n. 62/92).
Sulla base di tali premesse, il giudice delle leggi ha evidenziato come non
può esservi dubbio che la tutela di una minoranza linguistica riconosciuta si
realizza pienamente, sotto il profilo dell’uso della lingua materna da parte di
ciascun appartenente a tale minoranza, quando si consenta a queste

appartengono, di non essere costrette ad adoperare una lingua diversa da
quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche.
Questa affermazione assume un valore particolare in riferimento all’uso della
lingua materna di fronte all’autorità giudiziaria, poiché in tali rapporti ricorre
in ogni caso un’indubbia interferenze di questa tutela con la garanzia
costituzionale dei diritti inviolabili della difesa e, più precisamente, con il
diritto a un regolare processo. Interferenza, occorre sottolineare, non
coincidenza o sovrapposizione con la tutela comportata dal riconoscimento
dei diritti della difesa, poiché, mentre quest’ultima è finalizzata, per il profilo
ora rilevante, all’adeguata comprensione degli aspetti processuali e suppone
che questa possa mancare quando l’interessato non abbia in concreto una
perfetta conoscenza della lingua ufficiale del processo (come, ad esempio,
nel caso dello straniero), al contrario la garanzia dell’uso della lingua
materna a favore dell’appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta
è, in ogni caso, la conseguenza di una speciale protezione costituzionale
accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico e, pertanto,
prescinde dalla circostanza concreta che l’appartenente alla minoranza
stessa conosca o meno la lingua ufficiale (Corte Cost. sent. n. 62/92, cit.).
Il diritto all’uso della lingua materna da parte degli appartenenti a minoranze
linguistiche nei loro rapporti con le autorità giudiziarie locali, dunque,
secondo la coerente argomentazione della Corte costituzionale, ha una
generale copertura costituzionale nell’art. 6 della Costituzione, a sua volta
idoneo a fondare pretese soggettive effettive e azionabili nella misura in cui
siano state adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte
le necessarie strutture organizzative istituzionali. Sotto quest’ultimo profilo,
tuttavia, non è indispensabile l’emanazione di norme di attuazione
specifiche, essendo sufficiente la sussistenza di istituti o strutture
organizzative di generale applicazione che possono essere utilizzati anche al
fine di rendere effettivo e concretamente fruibile il diritto garantito in via di
principio dalla costituzione. Alla stregua di tali argomentazioni, il giudice
delle leggi, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 689 del
4

persone, nell’ambito del territorio di insediamento della minoranza cui

1981, artt. 22 e 23, in combinato disposto con l’art. 122 c.p.c., nella parte in
cui non consentono, ai cittadini appartenenti ad una minoranza linguistica
(nel caso di specie, quella slovena) nel processo di opposizione a ordinanzeingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al giudice avente
competenza sul territorio dov’è insediata la predetta minoranza, di usare, su
loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, nonché di ricevere tradotti
nella propria lingua gli atti dell’autorità giudiziaria e le risposte della

Il complesso degli elementi di natura normativa d’indole costituzionale e
legislativa, riguardati anche alla luce delle argomentazioni della
giurisprudenza costituzionale appena richiamate, induce dunque questa
Corte di cassazione a ritenere sussistente il principio, avente portata
interpretativa di carattere necessariamente generale, secondo cui il cittadino
italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, nell’ambito di
ogni procedimento pubblico cui lo stesso sia interessato (sia esso di natura
amministrativa o giudiziaria, penale o civile), ha il diritto di essere
interrogato o esaminato nella madrelingua e di veder redigere in tale lingua
il relativo verbale. Ha altresì il diritto di ricevere tradotti nella predetta
lingua, a pena di nullità, gli atti del procedimento a lui indirizzati
successivamente alla corrispondente richiesta dallo stesso avanzata
all’autorità investita del procedimento (v., nel senso della necessità della
previa richiesta dell’interessato quale strumento condizionante della tutela
accordata, la L. n. 482 del 1999, art. 9, comma 3, l’art. 109 c.p.p. e la
sentenza n. 62/1992 della Corte costituzionale, ed altresì la recente
pronuncia di Cass., Sez. 1^, sentenza del 17/1/2014 n. 12974/14, Princic).
Peraltro, al fine di determinare l’ambito territoriale di applicazione delle
disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche storiche, la L. n. 482 dei
1999, art. 3, prevede l’instaurazione di un complesso procedimento
amministrativo destinato a sfociare in un provvedimento del consiglio
provinciale territorialmente competente; in particolare, detto consiglio, su
richiesta “di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri
comunali dei medesimi comuni”, provvede a delimitare detto ambito
territoriale, “sentiti i comuni interessati”. Là dove non sussista alcuna delle
due condizioni indicate (ossia, l’esistenza del quindici per cento dei cittadini o
un terzo dei consiglieri comunali), e qualora sul territorio comunale insista
comunque una minoranza linguistica ricompresa nell’elenco di cui all’art. 2
della medesima legge, il procedimento amministrativo inizia “qualora si
pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita
5

controparte.

consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali”. Quando, infine, le minoranze
linguistiche di cui all’art. 2 cit. si trovano distribuite su territori provinciali o
regionali diversi, “esse possono costituire organismi di coordinamento e di
proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere” (L. n.
482 del 1999, art. 3, cit.).
Occorre pertanto ritenere che, al fine di rivendicare il diritto all’applicazione

richiedente abbia a fornire la prova (oltre all’appartenenza della lingua dallo
stesso parlata a quelle ammesse a tutela) della formale inclusione del
territorio in cui lo stesso risiede tra quelli espressamente individuati nei
provvedimenti amministrativi provinciali o comunali di cui al sopra indicato
art. 3: prova da fornire mediante l’allegazione in giudizio del corrispondente
provvedimento, attesa l’estraneità di quest’ultimo (destinato alla
realizzazione di interessi d’indole particolare e concreta) all’ambito degli atti
a valenza normativa (generale e astratta), la cui conoscenza deve ritenersi
presunta dal giudice, in forza del generale principio iura novit curia”
Nel caso di specie il ricorrente ha a ciò provveduto, allegando con la citata
memoria difensiva la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Provinciale di
Oristano nella seduta del 2 febbraio 2001.

7. Condividendosi pienamente le argomentazioni di cui ai precedenti di questa
stessa Corte citati si impone l’annullamento dell’impugnato provvedimento
con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Oristano cui
rimette il regolamento delle spese fra le parti

P.Q.M.
annulla l’ impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Presidente
del Tribunale di Oristano cui rimette il regolamento delle spese fra le parti
anche per questo giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRE DENTE

delle disposizioni dettate a tutela delle minoranze linguistiche storiche, il

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