Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25709 del 24/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25709 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Viarengo Anna, nata a Torino il 303.77
imputata artt. 73 ed 80 comma 1 lett. g) T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino

dell’11.7.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Previo riconoscimento delle attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla recidiva, la
Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la responsabilità della ricorrente
per avere detenuto, a fini di cessione compresse contenenti sostanza psicotropa, con
l’aggravante di avere commesso il fatto all’interno di un carcere.
Avverso detta decisione, la condannata ricorre dinanzi a questa S.C. dolendosi della
mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Il fatto che, in base alla
sentenza della Corte costituzionale, n. 1912/07 ed alle stesse pronunzie di legittimità (S.U.
35738/10) i giudici abbiano la possibilità di no9n tener conto della recidiva contestata non implica
che ciò “debba” essere fatto sì che la mancata esclusione vada espressamente giustificata.
Oltretutto, tale eventualità ben può ritenersi implicitamente motivata attraverso
l’affermazione di principi opposti ed incompatibili con l’ipotesi qui auspicata.
A ciò aggiungasi, che, nello specifico, non risulta neppure che la esclusione della
recidiva sia stato oggetto di uno specifico motivo di gravame avendo, piuttosto, la condannata,

Data Udienza: 24/04/2015

richiesto semplicemente una riduzione della pena che in effetti è stata riconosciuta attraverso
l’apprezzamento delle dichiarazioni ampiamente confessorie della donna (che hanno giustificato
l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p.) nonché attraverso una rideterminazione della
pena base.
Il risultato della diminuzione della pena così ottenuto è stato, quindi raggiunto
attraverso un giudizio di bilanciamento che è stato giustificato anche attraverso il ricordo del
fatto che i precedenti penali della prevenuta impedivano un giudizio più benevolo.
E’, quindi, di tuta evidenza che l’odierna censura è generica e del tutto priva di pregio.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2015

Il Consig

estensore

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

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