Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25698 del 24/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25698 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Viola Lucia, nata a Castellamare di Stabia il 4.12.74
imputata art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 13.11.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Vista la memoria depositata successivamente
osserva

La ricorrente è stata accusata di avere introdotto all’interno della sala colloqui di un
carcere, occultati sulla sua persona, hashish in quantità utile al confezionamento di 24,9 di
medie singole. Per tale ragione, dopo una sentenza di assoluzione in primo grado, è stata
condannata dalla Corte d’appello.
Avverso tale ultima decisione, l’imputato si è rivolta a questa S.C. dolendosi del
trattamento sanzionatorio.
Il ricorso, ancorché inammissibile nel merito perché contrastata da una valida
motivazione, è fondato nei termini di seguito precisati. Ed infatti, deve tenersi conto del fatto

Data Udienza: 24/04/2015

Si impone, pertanto, una revisione della decisione impugnata limitatamente alla
determinazione della pena ed, a tal fine, previo annullamento della sentenza impugnata in
parte qua, gli atti devono essere rimessi al competente giudice di merito, vale a dire, altra
sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata in punto di determinazione della pena con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2015

Il Presidente

che l’intervento recente della Consulta ( n. 32/14) sugli artt. 4 bis e 4 vicies ter della legge di
conversione al D.L. 272/05 (che aveva innovato il testo del T.U. stup.) ha avuto degli effetti di
ricaduta, in particolare, sulla disciplina dell’art. 73 del citato T.U. nella parte in cui parificava il
trattamento sanzionatorio per tutti i tipi di droga (sia quelle cd. leggere che quelle c.d. pesanti) che,
invece, erano differenziate prima della novella del 2005.
Come precisato dalla stessa Consulta, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni prima citate, riprende applicazione l’art. 73 del D.P.R. 309/90 nel testo
anteriore alle modifiche (ad esso apportate dagli articoli dei quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
per eccesso di delega) e che, appunto, per le droghe “leggere” come nel caso in esame, prevedeva
un trattamento sanzionatorio più mite. Al contrario, nella specie, i giudici, nel determinare la
pena hanno preso le mosse da un “minimo” di sei anni di reclusione che ora, in tali termini,
costituisce pena illegale dal momento ch ei parametri entro cui muoversi sono tali per cui la
pena di 6 anni costituisce il massimo.

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