Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25697 del 24/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25697 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Leone Ciro, nato a Napoli il 18.1.73
imputato art. 73, 80, comma 1 lett. b) ed e) e comma 2, T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 17.12.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, pur rideterminando la pena, a seguito
del riconoscimento del vincolo della continuazione, ha confermato il giudizio di responsabilità
espresso nei confronti dell’imputato per l’accusa di avere violato gli artt. 73, 80, comma 1 lett.
b) ed e) e comma 2, T.U. stup.. In pratica,è contestata un’attività continuativa di spaccio di
hashísh, cocaina e crack nell’hinterland napoletano.
Nell’odierno gravame, egli si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante del
comma 5 evidenziando il modesto quantitativo di droga repertato.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Le considerazioni
difensive sono generiche ed in fatto.
Per contro, i giudici, sul punto, sono stati molto chiari nello spiegare che l’entità del
traffico accertato (anche a mezzo intercettazioni) è di dimensioni tali da porsi in netto contrasto con
l’ipotesi attenuata che, per pacifica giurisprudenza, si ricollega a condotte di “trascurabile
offensività” (sez. IV, n. 20556/05). Tale non era di certo l’ipotesi in esame caratterizzato, per contro,
dalla contestazione di plurime aggravanti ( art. 80, comma 1 lett. b) ed e) e comma 2).

Data Udienza: 24/04/2015

Si tratta di argomentazioni del tutto congrue, certamente non superabili con le vaghe
proteste del ricorrente tese, per di più, a lucrare, in sede di legittimità, una diversa valutazione
dei fatti.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2015

Il Presidente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

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