Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25690 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25690 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATELOIU MARIUS GHEORGHE N. IL 29/01/1986
avverso la sentenza n. 1198/2011 TRIBUNALE di RIMINI, del
21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto e in diritto.

1.11 21 maggio 2012 il Tribunale di Rimini dichiarava Cateloiu Marius Ghoerghe
colpevole del reato di cui all’art. 4 1. n. 110 del 1975 e, ritenuta l’ipotesi di lieve
entità, lo condannava alla pena di duecento euro di ammenda.
2.Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore di fiducia dell’imputato,

3.Ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. la Corte d’appello di Bologna
trasmetteva gli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non è
consentito l’appello (art. 593, comma 3, c.p.p.).
4.Poiché l’impugnazione — erroneamente qualificata dal legale quale “appello”
in violazione del disposto di cui all’art. 593, comma 3, c.p.p. — è stata proposta da
un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591,
primo comma, lett. a) e 613 c.p.p.
5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzt ‘lementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di ammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

avv. Francesco Totti., non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

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