Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25686 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25686 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO CARMINE N. IL 06/11/1979
avverso l’ordinanza n. 122/2014 TRIBUNALE di COMO, del
25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/6/2014, il Tribunale di Como, in funzione di giudice
dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta di Carmine Esposito di
riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con cinque
sentenze differenti, rigettandola quanto alla violazione di cui all’art. 22, comma 2
D. L.vo 286 del 1998 (contestata per avere occupato alle proprie dipendenze uno
straniero privo del permesso di soggiorno) nonché quanto alla rapina ad un

cittadino albanese e alla ricettazione di numerosi elettrodomestici, commessi
rispettivamente nel 2009 e nel 2012, quindi sette e undici anni dopo i primi due
reati (per i quali veniva riconosciuta la continuazione).

2. Ricorre per cassazione il difensore di Carmine Esposito, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
La motivazione dell’ordinanza era frettolosa: il Tribunale aveva dato
rilevanza al mero dato cronologico, trascurando lo stato di tossicodipendenza
dell’Esposito; inoltre, in maniera contraddittoria, era stata negata la
continuazione tra la ricettazione e la rapina nonostante fosse stata riconosciuta
quella tra reati di natura diversa di furto e contraffazione del contrassegno
assicurativo di un’autovettura.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei
motivi.

Il ricorrente non si sofferma sul mancato riconoscimento della continuazione
quanto al reato di cui all’art. 22, comma 12 D. L.vo 286 del 1998; quanto al
diniego del vincolo tra il furto e il delitto di cui all’art. 485 cod. pen. commessi
nel 2002, la rapina commessa nel 2009 e la ricettazione commessa nel 2012 si
limita ad invocare lo stato di tossicodipendenza del soggetto, senza nemmeno
spiegare in che modo esso avrebbe inciso sulla consumazione dei reati.

In realtà, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano
di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i
diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato, che presuppone

2

ufficio di cambio del casinò di Campione d’Italia commessa in concorso con un

l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti
nella mente del reo nella loro specificità.
Quanto all’incidenza dello stato di tossicodipendenza del soggetto – peraltro,
come si è visto, meramente enunciato dal ricorrente – il giudice deve verificare
che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa,
tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, era
tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle
condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali: a) la distanza cronologica

programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e) il bene protetto; f) l’omogeneità
delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione
di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza; tutti elementi su cui il
ricorrente non si sofferma nemmeno.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini

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