Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25685 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25685 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
URSINO LEONARDO N. IL 26/03/1990
avverso l’ordinanza n. 174/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 17/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/6/2014, la Corte d’appello dell’Aquila rigettava
l’istanza di Ursino Leonardo di riconoscimento del vincolo della continuazione tra
i delitti di estorsione aggravata commesso a Campli il 17/11/2008 e quelli di
tentata estorsione pluriaggravata, danneggiamento aggravato e porto di oggetto
atti ad offendere commessi in Tortoreto il 2/9/2009, oggetto di due sentenze di
condanna.
violazioni e la circostanza che i delitti fossero stati commessi in concorso con
persone diverse, congiuntamente valutati, ostavano al riconoscimento della
continuazione, da non confondersi con il generico proposito di commettere più
reati.
2. Ricorre per cassazione Leonardo Ursino, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione.
Il ricorrente aveva allegato all’istanza le due sentenze di condanna, dalle
quali emergeva un unico disegno criminoso che legava i delitti; il lasso di tempo
che intercorreva tra i delitti era assai breve e tutti i reati erano stati commessi in
Provincia di Teramo e i contesti criminali nei quali erano stati commessi erano
quasi sovrapponibili.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. il 2/3/2015, Ursino ha
rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia ritualmente
manifestata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).
2
Secondo la Corte territoriale il lasso temporale di nove mesi intercorso tra le
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 marzo 2015
Il Consigliere estensore