Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25681 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25681 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIREDDU ROBERTO N. IL 18/07/1960
avverso l’ordinanza n. 1441/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3/6/2014, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
revocava la misura alternativa della semilibertà nei confronti di Pireddu Roberto
che, il 1/5/2014, aveva assunto sostanze stupefacenti e aveva dimostrato per
l’ennesima volta (il condannato aveva già beneficiato per quattro volte di misure
alternative) la sua incapacità di attenersi alle regole.

dell’art. 51 legge 354 del 1975.
La motivazione era apparente, mentre era del tutto assente il giudizio di
idoneità del ricorrente al trattamento concessogli; inoltre, contrariamente a
quanto esposto nell’ordinanza, la revoca non era affatto imposta dall’episodio,
poiché il provvedimento è obbligatorio solo nel caso di evasione.
Il ricorrente deduce, inoltre, che il provvedimento di revoca era stato
adottato dopo che erano decorsi più di trenta giorni dalla sospensione adottata
dall’Amministrazione penitenziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.

Il riferimento alla gravità dell’episodio e alla concessione di misure
alternative alla detenzione in quattro occasioni precedenti fa intendere con
chiarezza la valutazione del Tribunale di Sorveglianza di non idoneità del
condannato al trattamento ai sensi dell’art. 51, comma 1, legge 354 del 1975: e,
d’altro canto, era difficile ritenere il contrario, tenuto conto che Pireddu aveva
rischiato la vita per l’assunzione di sostanze stupefacenti (era stato trovato in
arresto respiratorio).
Sotto questo profilo, il riferimento alla doverosità della revoca (“si impone la
revoca della semilibertà”) non costituiva un richiamo alla revoca obbligatoria
prevista per l’evasione, ma esprimeva la presa d’atto da parte del Tribunale della
palese inidoneità del condannato alla misura alternativa.

Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato, atteso che il termine di
trenta giorni di cui all’art. 51 ter legge 354 del 1975 decorre dalla ricezione da
parte del Tribunale di sorveglianza degli atti concernenti il decreto del Magistrato
di Sorveglianza, risultando irrilevante la condotta dell’Amministrazione

2. Ricorre per cassazione Pireddu Roberto, deducendo erronea applicazione

penitenziaria.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2015

Il Presidente

P.Q.M.

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