Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2568 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2568 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LEUZZI FRANCESCO N. IL 14/01/1948
avverso la sentenza n. 1395/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eith. ^TI.
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Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 1.3.2012, la Corte &appello di
Lecce ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di
Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontata, del 15.3.2011, con
la quale Francesco Leuzzi è stato riconosciuto colpevole del reato
previsto e punito dall’alt. 186, comma 2, c.d.s., per esser stato còlto
in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo in Francavilla Fontana il 19.5.2007, e condannato alla pena di dieci giorni di arresto ed
euro 300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali
e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un mese.
2. – Avverso

tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato, rilevando l’erronea applicazione della legge
penale, con riferimento all’articolo 606, lett. b), c.p.p., per avere il
giudice a quo omesso di ritenere integrata la meno grave ipotesi di
cui all’articolo 186, comma 2 lettera a), c.d.s. (attualmente priva di
rilievo penale), in assenza di un accertamento strumentale della condizione di ebbrezza dell’imputato, e in mancanza di ulteriori elementi
idonei ad attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, l’eventuale integrazione delle più gravi ipotesi previste dalle lettere b) e c) del medesimo articolo 186 c.d.s..
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte (v., da ultimo, Cass.,
Sez. 4, n. 6889/2011, Rv. 252728; Casa., Sez. 4, n. 28787/2011, Rv.
250714), “ai fini della configurazione del reato di guida in stato di
ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.d.s., con qualsiasi mezzo, e
quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni
ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di
una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale” (v. altresì
Casa., Sez. 4, n. 48026/2009, Rv. 245802; Casa.., n. 18486/2009;
Casa., Sez. 4, n. 48297/2008, Rv. 242392; Cass., Sez. 4, n.
47378/2008, Rv. 242765).
Nel caso di specie, la corte distrettuale ha indicato, a fondamento dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, il riscontro dell’alito vinoso dell’imputato, nonché la grave portata

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dell’incidente, resa evidente dalle conseguenze riscontrate dalle forze
dell’ordine intervenute.
Da tali premesse, la corte distrettuale ha concluso che il tasso
alcolemico riscontrabile sulla persona dell’imputato fosse molto superiore all’entità di 0,5 g/l, in quanto con un tasso superiore di poco
a quella soglia “non si va ad urtare un palo dell’illuminazione pubblka con la propria auto senza una ragione specifica, che, peraltro,
non à stata indicata dall’appellante”.
Il ragionamento seguito dal giudice del merito, se appare certamente tale da lasciar ritenere sussistente il ricorso di una non irrilevante condizione di ebbrezza dell’imputato, non appare tuttavia in
grado di attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che detta condizione di ebbrezza fosse tale da integrare la (sia pur) più lieve ipotesi
criminosa prevista dalla legge (art. 186, comma 2 lettera b), c.d.s.,
che prevede come penalmente rilevante il riscontro di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/I.
livello minimo previsto (0,5 g/1) come penalmente rilevante
dall’art. 186 c.d.s. vigente all’epoca del fatto (19.5.2007), è considerato, dall’attuale formulazione del medesimo articolo 186 c.d.s., penalmente irrilevante (cfr. l’art. 186, comma 2 lettera a), c.d.s.), ove non
sia stata accertato il raggiungimento di un tasso alcolemico superiore
a 0,8 g/l.
Deve ritenersi, pertanto, che, nel caso di specie, non sia stata
raggiunta una prova idonea ad attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’imputato abbia integrato gli estremi sufficienti a ritenerne consumata la più lieve ipotesi criminosa ad oggi
prevista per legge.
Ne deriva il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo il fatto ascritto all’imputato più previsto dalla legge come reato.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cessazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalle legge come
reato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.11.2012.

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