Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25679 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25679 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRONTERA FRANCESCO N. IL 21/04/1975
avverso l’ordinanza n. 981/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 17/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/4/2014, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, in
sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte di
questa Corte, dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare,
affidamento in prova e semilibertà avanzate da Francesco Frontera, condannato
per tentato omicidio, violazione della legge sulle armi e partecipazione ad
associazione per delinquere di stampo mafioso.
Il Tribunale osservava che tutti i reati per i quali era intervenuta condanna

tentato omicidio per il quale Frontera era stato condannato era stato da lui
commesso in quanto partecipe della cosca mafiosa Grande Aracri e al fine di
determinare, con l’eliminazione della vittima, il rafforzamento della cosca sul
territorio; la ricorrenza dell’art. 4 bis cit. sussisteva anche in mancanza di una
formale contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Frontera Francesco, deducendo
violazione di legge.
La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, aveva ordinato lo
scorporo della pena per il reato di tentato omicidio, ritenuto non ostativo; che si
trattasse di delitto comune si traeva anche dalla circostanza che Frontera aveva
goduto dell’indulto su tale condanna. Inoltre la Procura Generale aveva sospeso
l’ordine di esecuzione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come risulta dalla certificazione del D.A.P., infatti, Frontera è stato
scarcerato per esecuzione della pena (salvo essere nuovamente arrestato il
28/1/2015 per nuovo procedimento rispetto al quale è in attesa di primo
giudizio).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 17 marzo 2015

I Consigliere estensore

Il Presidente

erano da ritenersi ostativi ai sensi dell’art. 4 bis ord. pen.: in effetti, anche il

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