Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25678 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25678 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso il decreto n. 3259/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 17/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 4/6/2014, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Attanasio Alessio avverso
il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 31/3/2014 per carenza di
interesse, atteso che si trattava di provvedimento che accoglieva un reclamo
generico del detenuto.
non sussisteva carenza di interesse, atteso che i reclami presentati al Tribunale
di Sorveglianza erano diversi da quelli per i quali vi era già stata pronuncia da
parte del Magistrato di Sorveglianza.
Il ricorrente conclude per l’annullamento senza rinvio del decreto
impugnato.
In una memoria pervenuta il 22/12/2014, il ricorrente contesta
l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione penale e la ritenuta genericità del
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico.
Il ricorrente si limita a sostenere che il reclamo proposto al Tribunale di
Sorveglianza di Torino aveva oggetto diverso rispetto a quello del reclamo su cui
aveva provveduto il Magistrato di Sorveglianza con il provvedimento del
31/3/2014, senza specificare l’oggetto dell’uno e dell’altro reclamo e, così, senza
fornire alcuna indicazione utile per verificare che si trattava di impugnazione
differente.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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2. Ricorre per cassazione Alessio Attanasio, deducendo violazione di legge:
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 marzo 2015
Il Presidente
Il Consigliere estensore