Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25677 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25677 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIOUM GOUMBA N. IL 10/04/1977
avverso l’ordinanza n. 3458/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 23/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza de123/1/2014, il Tribunale di Sorveglianza di Genova
revocava nei confronti di Dioum Goumba il regime di detenzione domiciliare

col

disposto con ordinanza del 31/10/2013.
Le Forze dell’Ordine avevano segnalato plurime e ripetute assenze del
condannato dal domicilio; avevano anche sottolineato l’utilizzo di

alias e le

recenti denunce per evasione e furto aggravato; il SERT aveva riferito che, per

Secondo il Tribunale di Sorveglianza, il comportamento dell’interessato non
aveva corrisposto alle aspettative che avevano indotto alla concessione della
misura alternativa: si trattava di plurime e ravvicinate violazioni delle
prescrizioni imposte al condannato che dimostravano l’assenza di una seria
volontà o l’incapacità di assoggettarsi regolarmente e responsabilmente alle
limitazioni conseguenti alla misura. Le giustificazioni addotte non erano credibili,
atteso che le violazioni erano proseguite anche dopo le diffide da parte del
Magistrato di Sorveglianza.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Dioum Gounnba, deducendo erronea
applicazione dell’art. 47, comma 6, legge 354 del 1975 e vizio di motivazione.
Il Tribunale di Sorveglianza non aveva tenuto conto della memoria
depositata all’udienza del 23/1/2014, che dimostrava che l’assenza del domicilio
si era verificata in una sola occasione, che il mancato accesso al SERT era stato
giustificato con il ricovero al Pronto Soccorso e che l’unica assenza era
attribuibile ad un’erronea interpretazione del decreto del Magistrato di
Sorveglianza.
La motivazione era, quindi apparente e tralasciava ogni valutazione degli
elementi positivi.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

La lettura della memoria depositata – della quale, effettivamente, il
Tribunale di Sorveglianza non dà atto – dimostra che le giustificazioni addotte
erano solo parziali (ad esempio: il SERT segnalava tre assenze, mentre il
condannato ne giustificava solo una) e niente affatto decisive, cosicché si può
ben ritenere che il Tribunale ne abbia tenuto implicitamente conto, valutando
2

tre volte, Diourn aveva evitato colloqui ed esame delle urine con vari pretesti.

ugualmente come necessaria la revoca della misura alternativa.

Si tratta di valutazione di merito e complessiva, nella quale contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – il Tribunale ha tenuto conto
anche della valutazione positiva espressa dall’UEPE, ritenendola peraltro non
decisiva.

In definitiva, nessuna violazione dell’art. 47 ter ord. pen. emerge dalla

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

lettura dell’ordinanza, che appare adeguatamente motivata.

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