Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25675 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25675 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL HESHA EL AHMED SAYED AMRO’ N. IL 17/06/1980
avverso l’ordinanza n. 7/2014 GIP TRIBUNALE di CATANZARO, del
06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 17/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6/6/2014, il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di El Hesha hmed Sayed
Amroi di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i nati di cui all’art.
12, comma 3, D. L.vo 286 del 1998 giudicati con due sentenze del G.I.P. del
Tribunale di Latina e del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro.
Il Giudice rilevava che i reati erano stati commessi in contesti spazio-
discrezionali autonomi.
La ripetizione del reato, più che dimostrare il vincolo della continuazione,
indicava piuttosto che il richiedente era dedito professionalmente a commettere
il reato di trasporto illegale di clandestini.
2. Ricorre per cassazione El Hesha Ahmed Sayed Amro, sottolineando che i
due reati erano distanti solo sei mesi l’uno dall’altro e che, per la loro
consumazione, è necessaria una programmazione a monte, onde recepire le
istanze di coloro che vogliono venire in Italia: si tratta di programmazione molto
lunga e laboriosa.
Le due operazioni per le quali il ricorrente era stato condannato erano state
programmate ab origine come tutte le altre degli altri trafficanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
In effetti, il ricorrente non deduce nemmeno la manifesta illogicità della
motivazione dell’ordinanza impugnata, o la sua contraddittorietà con atti
emergenti dai processi di cognizione, ma si limita a sostenere l’erroneità della
valutazione del giudice del merito sulla base di considerazioni in fatto, per di più
del tutto generiche e altrettanto indimostrate.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
2
temporali del tutto diversi ed erano chiaramente l’effetto di processi volitivi e
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 marzo 2015
Il Presidente
Il Consigliere estensore