Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25674 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25674 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONELLI NICOLA N. IL 28/03/1987
avverso l’ordinanza n. 262/2013 GIP TRIBUNALE di BARI, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 17/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/2/2014, il G.I.P. del Tribunale di Bari, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Antonelli
Nicola di riconoscimento della continuazione tra alcuni reati di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309 del 1990 giudicati con separate sentenze, commessi il
27/9/2009, il 3/9/2010 e il 12/7/2011.
Secondo il Giudice non sussisteva il medesimo disegno criminoso necessario
commessi a distanza di circa un anno l’uno dall’altro.
2.
Ricorre per cassazione Nicola Antonelli, deducendo vizio della
motivazione.
Sussistevano indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso: la
omogeneità delle violazioni, la identica modalità di esecuzione delle condotte,
l’elemento cronologico; in effetti, i tre reati risultavano intervallati unicamente
dalla custodia cautelare sofferta a seguito degli arresti in flagranza subiti.
Il piano criminoso, delineato fin dall’inizio nelle sue linee generali, era quello
di acquistare una quantità esigua di stupefacente destinato in parte al consumo
personale e in parte alla cessione a terzi.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.
Il ricorrente espone motivi in fatto – l’avvenuta custodia cautelare subita, la
destinazione dello stupefacente acquistato in parte al consumo personale e in
parte alla cessione – che, non solo non sono supportati da adeguata
documentazione (così risultando il ricorso non autosufficiente), ma sono
valorizzati per indurre questa Corte a sovrapporre la propria valutazione a quella
espressa dal giudice di merito, operazione non consentita in questa sede.
Del resto, la continuazione così come raffigurata dal ricorrente è ben diversa
da quella descritta dall’art. 81 cpv. cod. pen.: in effetti, la ricaduta nel reato e
l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento
intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che
caratterizza il reato continuato.
2
per il riconoscimento della continuazione, atteso che i tre reati erano stati
Affermare che Antonelli, già prima del 22/5/2009 (data di consumazione del
primo dei tre reati giudicati), aveva deciso di continuare ad acquistare e vendere
droga per i propri interessi personali significa banalmente descrivere una scelta
di vita delinquenziale, ma non permette di ritenere che tutti i reati concernenti
gli stupefacenti commessi da quel momento in poi siano legati dal vincolo della
continuazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 marzo 2015
Il Consigliere estensore
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al