Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25672 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25672 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUGGIA SALVATORE N. IL 06/08/1978
avverso l’ordinanza n. 16/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 10/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 10/6/2014, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
dichiarava, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’inammissibilità del
reclamo proposto da Ruggia Salvatore avverso l’ordinanza del Magistrato di
Sorveglianza in materia di liberazione anticipata.
Il decreto era giustificato dalla mancata indicazione dei motivi a sostegno

2. Ricorre per cassazione Ruggia Salvatore, esponendo i motivi per cui il
provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, che aveva respinto la richiesta di
liberazione anticipata speciale, essendo in esecuzione delitti di cui all’art. 4 bis
legge 354 del 1975, era errata ed ingiusta e chiedendo che questa Corte conceda
la liberazione anticipata speciale per i semestri dal 1/1/2010 al 24/12/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico.

Il decreto di inammissibilità del Presidente del Tribunale di Sorveglianza è
fondato sulla mancanza di motivi a sostegno del reclamo: su tale mancanza il
ricorrente nulla deduce, proponendo, piuttosto, i motivi del reclamo solo in sede
di ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 marzo 2015

I Consigliere estensore

Il Presidente

del reclamo.

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