Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2567 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2567 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

Data Udienza: 29/11/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CARELLA MICHELE N. IL 28/04/1983
avverso la sentenza n. 1659/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
17/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’Uni
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SA u«,‘,,,t, T. 1c…o, 4 ea”-ì.–4
che ha concluso per i, 414.4″ ri i I 0,~. tc;

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Ritenuto in fatto
– Con sentenza resa in data 17.1.2012, la Corte d’appello di
Bari ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lucera
del 30.3.2010, con la quale Michele Carella è stato riconosciuto colpevole del reato previsto e punito dall’art. 186, commi 2 e 6, c.d.s.,
per esser stato còlto in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo
in Lucera il 18.2.2007, e condannato alla pena di dieci giorni di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per sei mesi.
2. – Avverso

tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato, rilevando l’inosservanza e l’erronea applicatone della legge penale con riferimento agli artt. 186, commi 2 e 6,
c.d.s. e 379, commi 7 e 8, reg. c.d.s., nonché del dm. 22 maggio 1990,
Il. 196, art. 2, comma 2, art. 3, comma 2, articolo 5; nonché art. m,
comma 6, Cost. (in relazione all’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto sussistente il reato contestato sulla base delle sole risultanze della strumentazione etilometrica in dotazione alle forze dell’ordine, senza che di detta strumentazione fosse stata fornita la prova, non solo della relativa omologazione, ma anche della regolare sottoposizione alle periodiche verifiche
previste dalla normativa in materia, ai fini all’utilizzazione della stessa quale mezzo di accertamento probatorio dello stato di ebbrezza.
Considerato in diritto
3. – 11 ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il costante insegnamento impartito da questa corte di
legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la
sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una
errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendo la
difesa limitarsi alla richiesta del deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Cass., Sez. 4, n. 42084/2011, Rv.
251117), né alla mera allegazione della sussistenza di difetti o alla
mancata omologazione dell’apparecchio (Cass., Sez. 4, n. 17463/2011,
Rv. 250324).
Giova inoltre rilevare come il d.p.r. n. 495/ 1992 , art. 379,
commi 6, 7 e 8, (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice
della strada) si limiti a indicare le verifiche alle quali gli etilometri
devono essere sottoposti per poter essere omologati e adoperati, sen-

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4. – fl riscontro della manifesta infondatezza del ricorso proposto dal Carena, nell’attestarne la radicale inanunissibilità ai sensi
dell’art. 606, comma 3, c.p.p., impedisce il rilievo dell’eventuale ricorso di cause di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Sul punto, vale richiamare quanto dedotto dalle Sezioni Unite
di questa Corte sin dalla pronuncia n. 32 del 22 novembre 2000 (Rv.
217266), secondo cui “l’inammissibilità del ricorso per cassazione
dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,
la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’artug C.p..”.
5. – Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro i.00000 in favore della cassa delle ammende.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di curo 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 29.11.2012.

za tuttavia prevedere alcun divieto la cui violazione abbia a determinare l’inutilizzabilità delle prove acquisite (v. Cass., Sez. 4, n.
44833/2010, non massimata; Cass., Sez. 4, n. 17463/2011, cit.).
L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di rilevare la manifesta infondatezza della censura sul punto sollevata dal
ricorrente.

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