Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25668 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25668 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERTOLONI ANGELO N. IL 13/12/1978
avverso l’ordinanza n. 102/2013 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 17/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23/5/2014, il G.I.P. del Tribunale di Messina, in
funzione di giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di Bertoloni Angelo i
benefici della sospensione condizionale e dell’indulto concessi rispettivamente
con sentenza dello stesso Tribunale del 19/3/2010 e con tre sentenze della Corte
di appello di Messina.
Le revoche erano giustificate dalla pronuncia della sentenza di condanna
reclusione ed euro 1.000 di multa per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309
del 1990, 624 e 625 cod. pen. e 120 legge 497 del 1974 commessi nel 2008 e
nel 2009.
2. Ricorre per cassazione Angelo Bertoloni, deducendo violazione di legge e
vizio della motivazione.
Non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 168 cod. pen. e il
giudice dell’esecuzione non aveva motivato la revoca del beneficio della
sospensione condizionale della pena, limitandosi a richiamare la norma applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi generici.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza motiva
adeguatamente i provvedimenti adottati, atteso che la sussistenza dei
presupposti per l’applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 1, comma 3, legge 241
del 2006 emerge con evidenza dalla successione delle condanne subite.
D’altro canto, il ricorrente si limita a denunciare un vizio della motivazione,
senza in alcun modo contestare la sussistenza dei presupposti per la revoca dei
benefici.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
2
della Corte di appello di Messina del 29/6/2012 alla pena di anni quattro di
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 marzo 2015
Il Presidente
Il Consigliere estensore