Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25667 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25667 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAFILI JULIAN N. IL 19/11/1980
avverso l’ordinanza n. 156/2013 TRIBUNALE di LIVORNO, del
24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/2/2014, il Tribunale di Livorno, in funzione di
giudice dell’esecuzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica,
revocava nei confronti di Tafili Juljan il beneficio della sospensione condizionale
della pena concesso con sentenza del G.U.P. dello stesso Tribunale con sentenza
13/5/2010.
La revoca del beneficio veniva adottata ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1,

pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa emessa
dal Tribunale di Livorno 1’11/10/2012 per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del
1990 commesso il 9/10/2012.

2. Ricorre per cassazione Tafili Juljan, deducendo violazione di legge.
Il delitto per il quale era stata emessa sentenza di applicazione della pena
era stato commesso in epoca precedente alla sentenza di condanna
condizionalmente sospesa: quindi il beneficio della sospensione condizionale
della pena avrebbe dovuto essere mantenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati e, comunque, generico.

Il ricorrente sostiene – senza in alcun modo motivare tale tesi – che il delitto
per il quale era stata emessa nei suoi confronti la sentenza di applicazione della
pena di anni quattro e mesi due di reclusione era stato commesso prima del
maggio del 2010, con ciò contestando la data di consumazione del reato che è,
invece, coperta dal giudicato e rispetto alla quale il giudice dell’esecuzione non
ha alcuna discrezionalità di valutazione.

La revoca del beneficio era, quindi, provvedimento obbligatorio, atteso che
la sentenza di condanna è intervenuta nel quinquennio successivo a quella
condizionalmente sospesa e la pena complessiva superava i due anni di
reclusione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

2

cod. pen. in conseguenza della pronuncia della sentenza di applicazione della

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle

Così deciso il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ammende.

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