Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25665 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25665 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPPI MARCO N. IL 15/08/1943
avverso il provvedimento n. 15652/2014 PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PIACENZA, del 27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Luppi Marco propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dalla Procura della
Repubblica di Piacenza, in cui sarebbe stata conteggiata due volte la stessa
condanna e che non avrebbe tenuto conto del periodo di liberazione anticipata
concesso.
L’esatto giorno di espiazione della pena, indicato dalla Procura della

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non
ricorribile.

In effetti, avverso i provvedimenti di esecuzione emessi dal Pubblico
Ministero può essere proposto incidente di esecuzione al giudice competente, la
cui ordinanza, a sua volta, è ricorribile per cassazione.
Di conseguenza, è inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti del
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, rispetto al quale la
competenza è del giudice dell’esecuzione e mai della Corte di cassazione ed è
preclusa la possibilità di una riqualificazione del ricorso con trasmissione degli
atti al giudice competente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Repubblica di Piacenza nel 4/12/2015, sarebbe invece il 3/7/2015.

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