Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25662 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25662 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOPES LUCA N. IL 06/11/1976
avverso l’ordinanza n. 114/2013 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 17/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/3/2014, il Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Lopes Luca diretta ad eliminare dal
provvedimento di cumulo delle pene emesso nei suoi confronti quella di mesi
otto di reclusione inflitta dallo stesso Tribunale il 9/7/2010, quando, secondo il
richiedente, il reato contestato era già prescritto.
Il Giudice osservava che si trattava di censura nel merito di una sentenza di
2.
Ricorre per cassazione Lopes Luca, ribadendo che il calcolo della
prescrizione operata dal giudice della cognizione era errato e che, pertanto, il
Giudice avrebbe dovuto proscioglierlo per intervenuta estinzione del reato; la
motivazione dell’ordinanza dimostrava che il giudice dell’esecuzione aveva dei
dubbi sull’intervenuta prescrizione del reato alla data della sentenza.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.
Esattamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di non potere valutare il
lamentato errato calcolo della prescrizione da parte del giudice della cognizione,
in quanto coperto dal giudicato: come costantemente affermato da questa Corte,
infatti, non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di
estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di
condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in giudicato
della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
2
condanna, preclusa al giudice dell’esecuzione.
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 marzo 2015
Il Presidente
Il Consigliere estensore