Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25661 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25661 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA NICOLO’ N. IL 05/09/1953
avverso l’ordinanza n4313/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
07/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7/4/2014, la Corte di appello di Palermo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del difensore di Ferrara Nicolò diretta
ad ottenere il computo della custodia cautelare sofferta senza titolo dal
18/10/2001 al 4/2/2004 ai fini dell’esecuzione della pena di anni otto di
reclusione subita per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. accertato fino al
14/5/2009.
Il rigetto era fondato sul disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in

consumazione del reato permanente per il quale era intervenuta la condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ferrara Nicolò, deducendo violazione
dell’art. 657 cod. proc. pen..
La Corte avrebbe dovuto rilevare l’unicità della fattispecie criminosa
contestata al ricorrente e riconoscere la fungibilità: non ci si trova, infatti, di
fronte a reati commessi in tempi diversi, ma di fronte ad un unico reato;
l’associazione per delinquere di stampo mafioso, infatti, si caratterizza per
un’intensa e stabile permanenza del vincolo, talmente forte da cessare solo in
caso di morte o di dissociazione espressa.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.
L’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. impedisce il computo della custodia
cautelare subita senza titolo se risale ad epoca precedente alla commissione del
reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
D’altro canto, l’art. 158, comma 1, cod. pen. stabilisce che la consumazione
del reato permanente – quale è un reato associativo – cessa dal giorno in cui è
cessata la permanenza.
Inevitabile, quindi, ritenere – come costantemente ha insegnato questa
Corte – che la custodia cautelare subita senza titolo può essere computata solo
se sopportata dopo la cessazione della permanenza: non quindi, se risale ad
epoca in cui il reato permanente aveva già avuto inizio, ma era ancora in corso.
In definitiva, in caso di reato permanente, avente struttura ontologicamente e
giuridicamente unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una
pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo
2

quanto la custodia cautelare era stata subita prima dell’intero periodo di

rivelatosi senza titolo. Ne consegue che non si può computare la pena espiata (o
la custodia cautelare subita) senza titolo al reato permanente che si protragga
anche oltre tale carcerazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

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