Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2566 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2566 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
l) TRAINOTTI STEFANIA N. IL 14/08/1985
2) ENIANUELLI STEFANO N. IL 06/10/1980
avverso la sentenza n. 264t2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del
18/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E.A.4″‘x.i. v .i
che ha concluso per ;i
tfe
.

Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 18.1.2012, la Corte di appello di
Trento ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto in data 2.2.2010, con la quale Stefania Trainotti e Stefano Emanuelli
sono stati riconosciuti colpevoli del reato di furto aggravato di 24 flaconcini di metadone, sottratti alla struttura del Servizio per le tossicodipendenze di Rovereto in data 24.7.2008.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Rovereto ha 141″Ait.Ot”.
gaie a Stefania Trainotti e a Stefano Emanuelli la pena di otto mesi di reclusione e di euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, ha proposto
ricorso per cessazione il difensore degli imputati, affidato a tre motivi di
impugnazione.
2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente si duole della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, nonché del difetto
di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 192, comma 2,
333, comma i, c.p.p..
Al riguardo, il ricorrente, sul presupposto che la responsabilità
degli imputati è stata riconosciuta in forza di una prova d’indole critica,
lamenta che gli elementi di natura indiziaria evidenziati a fondamento
della condanna, dal giudice del merito, siano del tutto privi dei requisiti
della gravità, precisione e concordanza, richiesti dall’art. 192 c.p.p..
In particolare, il difensore degli imputati sottolinea come nessuna
certezza era possibile affermare in ordine alla presenza dei soli imputati
sul luogo della sottrazione della refurtiva e nel breve periodo di tempo in
cui sarebbe stata commessa detta sottrazione, in ragione della presumibile presenza di molte altre persone in loco, come reso evidente dalle deposizioni rese dal medico e dall’infermiera caposala nel corso del giudizio e dalla stessa documentazione allegata al ricorso.
Lo stesso ricorrente evidenzia come il tempo di latenza del controllo del personale sanitario, utile per la commissione del furto, secondo le risultanze delle deposizione acquisite, doveva considerarsi ragionevolmente troppo breve per il completamento dell’esecuzione della condotta furtiva ascritta alla responsabilità degli imputati.
Sotto altro profilo, la sentenza impugnata appare, al giudizio del
ricorrente, totalmente illogica nella motivazione del presunto movente
della condotta delittuosa attribuita agli imputati, avuto riguardo al significato della condotta osservata dalla Trainotti nei giorni successivi
all’ammanco di metadone presso la struttura sanitaria trentina, di per sé

2

incompatibile con il ricorso del movente dell’impossessamento in concreto attribuito agli imputati.
La stessa disponibilità di uno zainetto da parte degli imputati, indicato quale strumento di occultamento e di successivo trasporto della
refurtiva al di fuori dei locali della struttura sanitaria, non risulterebbe
comprovata, ad avviso del ricorrente, da alcun elemento di riscontro
istruttorio dotato di adeguata certezza.
2.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente si duole della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione,
nonché difetto di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt.
192, comma 2,583, comma 1, c.p.p., e no c.p..
Sul punto, il difensore degli imputati denuncia l’intrinseca contraddittorietà e l’illogicità della sentenza, nella parte in cui ritiene attestata la sussistenza del concorso nella commissione del reato, in ragione
delle condizioni ambientali in cui si è consumato l’illecito nel breve lasso
temporale possibile. Al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata sembra fondare la responsabilità a titolo di concorso in capo a uno
dei due partecipi nel reato, sulla base di una mera ipotesi logica, del tutto priva di suffragio istruttorio, siccome sfornita del benché minimo
elemento probatorio di riscontro.
2.3. – Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, l’impugnante lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza d’appello, in relazione all’art. 625, comma i n. 4, c.p..
In particolare lamenta il ricorrente come la sentenza impugnata
abbia ritenuto il ricorso dell’aggravante del furto con destrezza in relazione alle modalità di esecuzione del reato in questa sede contestato agli
imputati, senza che dette modalità esprimessero alcune particolari abilità degli autori dell’illecito, o il ricorso di una particolare condizione di attenuata difesa da parte della persona offesa, nella specie del tutto insussistente.
Considerato in diritto
3.1. – Il primo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza d’appello ha attestato la circostanza della sicura presenza dei soli imputati sul luogo della sottrazione della refurtiva, e nel
breve periodo di tempo in cui sarebbe stata commessa detta sottrazione,
sulla base di un complesso di elementi indiziari nel loro insieme dotati
dei requisiti della gravità, precisione e concordanza (cfr. art. 192 c.p.p.).

3

In particolare, secondo il lineare ragionamento seguito nella sentenza della corte territoriale, dette circostanze sono rimaste confermate
con ragionevole certezza, tanto in forza della deposizione testimoniale
resa dal medico ch’ebbe a ricevere gli imputati durante la mattina del
furto, quanto da quella dell’infermiera caposala presente in loco nel medesimo lasso di tempo: deposizioni dalle quali è emerso come, nel momento in cui gli imputati sono rimasti all’interno dello studio medico,
nessun’altra presenza di pubblico era stata notata all’interno della struttura sanitaria, mentre gli stessi imputati sono rimasti da soli nella stanza
del medico attigua a quella dell’infermiera caposala (in cui era custodito
il metadone all’interno di una cassaforte), avendo questi ultimi due soggetti attestato di essersi, sia pure per breve tempo, assentati contemporaneamente dalle loro stanze nel medesimo momento.
Allo stesso modo, sulla base di quanto riferito dai testi, del tutto
ragionevolmente la corte distrettuale ha ritenuto sufficiente, ai fini della
commissione del furto, il pur breve intervallo di tempo lasciato nella disponibilità degli imputati, siccome del tutto compatibile con l’esecuzione
integrale della condotta furtiva, per come concretamente descritta
nell’atto di accusa sollevato nei confronti degli imputati.
Del tutto logica e congruente deve inoltre ritenersi la motivazione
indicata dal giudice d’appello a sostegno del movente del furto, poiché la
condotta della Trainotti successiva al furto (consistito nella successiva
quotidiana frequentazione della struttura sanitaria al fine di ottenere la
dose terapeutica di metadone) è pienamente compatibile con
l’attuazione di un’ipotetica strategia di mascheramento della sottrazione
già perpetrata, dettata dall’esigenza di non destare sospetti.
Quanto infine alla disponibilità, da parte degli imputati, dello zainetto verosimilmente utilizzato per l’occultamento dei flaconcini di metadone, il giudice d’appello ne ha logicamente ritenuto la sussistenza,
evidenziando come detta circostanza fosse rimasta confermata dalle deposizioni testimoniali acquisite, senza che il difetto di assoluta certezza
nella descrizione del fatto, da parte del dichiarante, possa ritenersi tale
da minarne l’attendibilità, avuto riguardo all’intuibile banalità del dettaglio, ex onte, agli occhi dell’osservatore ingenuo.
3.2. — Parimenti infondato deve ritenersi anche il terzo motivo di
ricorso, relativo al ricorso della contestata circostanza aggravante del
furto con destrezza, dovendo ritenersi che l’abilità degli imputati nello
sfruttare il brevissimo lasso di tempo utile per la commissione del fatto
sia in modo logico e ragionevole intrinsecamente confermata dalla rico-

4

5

3.3. – Deve viceversa ritenersi fondato il secondo motivo
d’impugnazione relativo alla dedotta attribuzione della commissione del
furto oggetto d’esame in concorso tra i due imputati.
Al riguardo, la corte d’appello, nell’assoluta mancanza di elementi
idonei a consentire una possibile ricostruzione delle concrete modalità
con le quali il furto é avvenuto nel momento in cui i due imputati sono
rimasti soli a contatto con la refurtiva, ha ritenuto di ascrivere il fatto a
uno (o all’altro) dei due imputati (quantomeno) secondo le forme del
concorso morale, sottolineando l’impossibilità di “escludere che, quantomeno a titolo di concorso morale, entrambi gli imputati siano coinvolti nella commissione del reato”, atteso che, pur “ipotizzando che uno
solo dei due sia l’autore materiale del furto, egli abbia potuto agire solo
nella consapevolezza dell’appoggio dell’altro date le condizioni ambientali in cui si è consumato l’illecito nel breve lasso temporale disponibile”.
Ritiene questa corte suprema che il generico ed equivoco richiamo al dato delle ‘condizioni ambientali in cui si è consumato l’illecito”, a
loro volta qualificate dal ‘breve lasso temporale disponibile”, appare totalmente insufficiente a sostenere una plausibile ricostruzione critica del
comportamento in concreto ascrivibile all’uno o all’altro dei due imputati nel breve lasso di tempo in cui sono rimasti soli.
È appena il caso di sottolineare, al riguardo, come, né le richiamate condizioni ambientali in cui si è consumato l’illecito, né la circostanza
del breve lasso temporale rimasto disponibile ai due imputati, valgono a
esprimere significati tali da condurre all’unica conseguenza logica che la
corte d’appello intende trarne, e cioè che certamente uno dei due imputati abbia necessariamente fornito un contributo di partecipazione, anche solo morale, alla materiale commissione del furto da parte dell’altro;
e non abbia invece tenuto un comportamento, se non oppositivo, quantomeno del tutto passivo e penalmente irrilevante ai fini della contestazione del concorso nel reato.
Vale sul punto richismure il pacifico insegnamento impartito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale occorre ritenere che
“la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera
passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione
delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un
rafforzamento del proposito dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresenta-

struzione del fatto concreto per come logicamente operata in sentenza
sulla base degli elementi istruttori con certezza acquisiti.

to l’evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminoso uguale a quella dell’autore materiale” (Cass., Sez. i, n.
12089/2000, Rv. 217347); con la conseguenza che la semplice condotta
omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un’affermazione di
responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che
sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una
più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente” (cfr. Casa., Sez. 6, n. 61/2002, Rv.
222976).
L’assoluta impossibilità di operare, sulla base degli elementi
istruttori acquisiti nel corso del processo, una plausibile ricostruzione
del concreto comportamento tenuto dai due imputati nel breve lasso di
tempo in cui è stato consumato il furto oggetto dell’odierno esame (e, segnatamente, l’impossibilità di escludere che l’uno o l’altro dei due imputati abbia mantenuto un atteggiamento di assoluta passività, come tale
penalmente irrilevante, rispetto all’ipotetica materiale condotta furtiva
dell’altro), impone di ritenere non superata la soglia del ragionevole
dubbio in ordine alla commissione del reato di furto in concorso a carico
di entrambi gli imputati.
Da tanto deriva l’inevitabile conseguenza dell’annullamento senza
rinvio della sentenza di condanna qui impugnata, in assenza di elementi
tali da giustificare l’affermazione della commissione del fatto ad opera
dei due imputati.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza
impugnata, per non avere, gli imputati, commesso il fatto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.11.2012.

6

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA