Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2566 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2566 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Nei confronti di
NIGRO GIOVANNI

n. il 04.05.1948

avverso l’ordinanza n. 29/2012 della Corte d’appello di Lecce del 5.03.2014
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso

Udita all’udienza camerale del 22 ottobre 2015 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Claudio D’Isa
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott.ssa Paola
Matroberardino che ha concluso per l’annullamento dell’impugnata ordinanza
senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna del Ministero
dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali.

1

G.–

Data Udienza: 22/10/2015

RITENUTO IN FATTO
Il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ricorre per cassazione
avverso l’ordinanza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello ha accolto
l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Nigro Giovanni anche
con condanna delle spese di giudizio a carico di esso Ministero.
Con un unico motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
proprio in ordine alla condanna alle spese processuali statuita dalla Corte
Territoriale, emessa sulla base del presupposto che sussistesse la soccombenza

affatto opposta all’istanza presentata dal Nigro.
Il Procuratore Generale con richiesta scritta sollecita la Corte ad annullare
l’impugnata ordinanza senza rinvio.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze con memoria scritta chiede che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolta la richiesta del Procuratore generale.
Deve, invero, considerarsi che il rapporto processuale relativo alla
riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., ha natura
civilistica, ancorché inserito in una procedura che si svolge davanti al giudice
penale, trattandosi di controversia che ha ad oggetto il regolamento di interessi
patrimoniali (l’attribuzione a quel titolo di una somma di denaro) tra il privato e lo
Stato; il carico delle spese di tale procedura va, conseguentemente, regolato
secondo il principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n.
8/1999; id., Sez. Un., n. 2/1992; id., Sez. Un., n. 1/1992).
In tale contesto, occorre, altresì, considerare che l’attivazione di tale
procedura è assolutamente necessaria perché il privato consegua l’indennizzo
dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già del
Tesoro), non può spontaneamente procedere, in mancanza di tale attivata
procedura e quindi extragiudizialmente, a determinazione alcuna, ne’ relativamente
all’an, ne’ relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne
consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta
del privato, nè sull’an, ne’ sul quantum della pretesa fatta valere, essa non può
essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere
condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata.
Illegittimamente, quindi, nel caso che occupa, l’amministrazione statale è stata
condannata al rimborso delle spese processuali in favore dell’istante, non avendo
spiegato opposizione alcuna alla richiesta dalla stessa fatta valere.

dell’Amministrazione, evidenziandosi, invece, che l’Amministrazione non si era

Ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. I), il provvedimento impugnato va, dunque,
annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la condanna
dell’amministrazione statale alle “spese di patrocinio”, statuizione che va eliminata.
Si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiarare interamente compensate
fra le parti le spese in ragione della mancata resistenza al ricorso in questo giudizio
da parte del Nigro Giovanni e tenuto conto che proprio il Ministero dell’Economia e
delle Finanza, con la memoria difensiva depositata il 3 ottobre 2015, ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso da esso stesso presentato.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza limitatamente alla
statuizione di condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento
delle spese processuali in favore dell’istante Nigro Giovanni, statuizione che
elimina.
Spese compensate fra le parti.
Così deciso in Roma alla udienza camerale del 22 ottobre 2015.

P.Q.M.

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