Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25659 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25659 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma
nei confronti di:
Marcuta Gheorghe Costei, nato il 23.4.1989
avverso la sentenza n. 19906/2012 pronunciata dal Giudice
dell’udienza preliminare di Roma del 1.2.2013;
sentita la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza.

Data Udienza: 29/05/2013

Ritenuto in fatto
1. — Con atto del 15.2.2013, il procuratore generale presso la
corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza in data 1/7.2.2013 con la quale il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gheorghe Costei Marcuta per insussistenza del
fatto, consistente nella prospettata detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Con l’impugnazione proposta, il procuratore ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo il giudice a
quo escluso la destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato, pur in presenza di elementi indiziari
sufficienti a giustificarne una diversa qualificazione, con la conseguente sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio
dell’imputato.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha invocato
l’annullamento della sentenza impugnata, con l’eventuale adozione
delle statuizioni consequenziali.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Con la sentenza di non luogo a procedere impugnata in questa
sede, il giudice romano ha ritenuto che il complesso degli elementi
indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari fosse caratterizzato da un livello d’insufficienza rappresentativa tale da costituire
un compendio probatorio privo di ‘sbocchi’, insuscettibile, in termini
prognostici, di superare la valutazione di sostanziale inutilità del dibattimento, avuto riguardo all’inidoneità di tutti gli elementi istruttori acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio, in conformità al disposto
di cui all’art. 425, comma 3, c.p.p..
Rispetto a tale motivazione – immune da vizi d’indole logica e
fedele al dettato legislativo richiamato – le doglianze in questa sede
avanzate dal procuratore ricorrente appaiono limitate all’illustrazione
di mere censure in fatto, unicamente destinate alla proposizione di
un’alternativa lettura interpretativa degli elementi probatori acquisiti, come tale inidonea a infirmare, in termini di legittimità, la correttezza della sentenza impugnata.
2. —

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.2013.

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