Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25657 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25657 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORTE GIOVANNI N. IL 09/05/1977
avverso il decreto nt 1, 201It TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del
24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 24/2/2014, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Napoli dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova avanzata da
Forte Giovanni atteso che la pena da espiare superava il limite previsto dall’art.
47 ord. pen. (fine pena: 7/6/2018).

2.

Ricorre per cassazione Giovanni Forte, sostenendo l’erroneità del

e, quindi, il residuo sembrava rendere inammissibile l’istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.

La diversa decorrenza della pena è meramente affermata dal ricorrente e in
nessun modo dimostrata, cosicché il ricorso si pone in contrasto con la
documentazione in atti, sulla base del quale il Presidente ha rilevato la causa di
inammissibilità dell’istanza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

provvedimento, atteso che il cumulo giuridico non teneva conto di un presofferto

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