Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25654 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25654 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIGATO RAFFAELE N. IL 25/03/1948
avverso il decreto n. 4671/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO,
del 08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 17/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del),
2014, il Magistrato di Sorveglianza di Milano
rigettava il reclamo proposto da Ligato Raffaele che lamentava illegittime
perquisizioni con denudamento in occasione dei colloqui con il suo avvocato.
Il Magistrato osservava che, in mancanza di strumenti di controllo
alternativi, il denudamento del detenuto per lo svolgimento della perquisizione
personale prima del colloquio con il difensore è legittimamente imposta
dall’amministrazione penitenziaria ove sussistano specifiche e prevalenti
2. Ligato Raffaele ricorre al Tribunale di Sorveglianza di Milano, deducendo
violazione della Costituzione e della CEDU. Il denudamento integrale del
detenuto, sia prima che dopo il colloquio con il difensore, viola il diritto di difesa
ed è del tutto ingiustificato; trattasi di trattamento degradante ed umiliante per il
detenuto, sganciato da un’effettiva necessità.
Ligato chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esattamente Ligato ha presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza di
Milano: in effetti, il reclamo lamenta l’inosservanza da parte dell’Amministrazione
penitenziaria della disposizione dell’art. 34 ord. pen. in materia di perquisizioni
personali e la conseguente lesione dei diritti costituzionali del detenuto, in
particolare di quello del diritto di difesa, atteso che il reclamo ha per oggetto le
perquisizioni personali eseguite in occasione dei colloqui del detenuto con il
difensore.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 4, ord. pen. nel testo modificato
dal d.l. 146 del 2013 così come convertito nella legge 10 del 2014, già in vigore
alla data di emissione dell’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, avverso
detto provvedimento è ammesso reclamo al Tribunale di Sorveglianza.
Gli atti devono, quindi, essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di
Milano perché provveda sul reclamo.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso il 17 marzo 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
esigenze di sicurezza interna.