Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25652 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25652 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSINO GIUSEPPE N. IL 18/01/1960
avverso l’ordinanza n. 28254/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 04/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deli113/2014, il Magistrato di Sorveglianza di Milano

Al

rigettava il reclamo proposto da Giuseppe Annbrosino avverso due rapporti
disciplinari elevati dalla Direzione della Casa di Reclusione di Opera, a seguito dei
quali erano state irrogati i provvedimenti di esclusione dall’attività in comune.

Il Magistrato rilevava che le contestazioni mosse nei confronti

confronti di un medico donna che lo stava visitando, tanto da costringere un
agente di polizia penitenziaria ad intervenire e ad allontanare il detenuto, mentre
nella seconda aveva instaurato una discussione con il porta vitto, pronunciando
nuovamente parole offensive nei confronti degli agenti di Polizia Penitenziaria,
del direttore dell’istituto, dei medici e dell’Ispettore di reparto – erano fondate e
che le contestazioni del detenuto erano destituite di fondamento: dai rapporti si
deduceva una dettagliata descrizione dei fatti, intrinsecamente credibile; le
sanzioni applicate erano proporzionali alla entità degli stessi.

2.

Giuseppe Ambrosino propone impugnazione avverso l’ordinanza del

Magistrato di Sorveglianza, ricostruendo le circostanze che avevano dato luogo ai
due provvedimenti disciplinari e chiedendo al Tribunale di Sorveglianza di
annullarli.
L’impugnazione è stata trasmessa a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il detenuto ha esattamente proposto l’impugnazione avverso l’ordinanza
del Magistrato di Sorveglianza al Tribunale di Sorveglianza di Milano: in effetti, a
far data dal 22/2/2014, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza è
ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla
notificazione dell’avviso di deposito della decisione stessa (art. 35 bis, comma 4,
ord. pen.); il ricorso per cassazione può essere proposto solo avverso l’ordinanza
del tribunale.

2. Gli atti devono, quindi, essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di
Milano perché provveda sul proposto reclamo.

2

dell’Ambrosino – che nella prima occasione aveva inveito con parole offensive nei

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Così deciso il 17 marzo 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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