Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25651 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25651 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERRI DIEGO N. IL 29/12/1984
avverso l’ordinanza n. 105/2013 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
26/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/7/2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di
Perri Diego di riconoscimento della continuazione tra due delitti di rapina
commessi il 1/1/2010 a Napoli e il 23/8/2008 a Forlì, oggetto di due sentenze
irrevocabili, e in accoglimento della richiesta del P.M., revocava il beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso con una precedente sentenza

Il Giudice riteneva che, dalla lettura della motivazione delle due sentenze,
non si rinvenivano elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso tra le
due rapine, trattandosi di delitti commessi a notevole distanza di tempo l’uno
dall’altro, con modalità esecutive differenti e in luoghi assai distanti, cosicché
l’unico collante appariva essere la medesima natura del reato, elemento
ascrivibile ad uno stile di vita criminoso più che all’attuazione di un programma
delinquenziale. Non emergeva nemmeno uno stato di tossicodipendenza del
soggetto all’epoca delle rapine.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Diego Perri, deducendo violazione
dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
I delitti dovevano essere ritenuti riuniti per continuazione, poiché sussisteva
un unico disegno criminoso: Perri aveva prodotto ampia documentazione per
dimostrare che in quel periodo egli era tossicodipendente, con iscrizione al SERT
risalente al novembre del 2005.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.

Il ricorrente si limita a ribadire il suo stato di tossicodipendenza all’epoca
delle due rapine, ma tralascia la motivazione dell’ordinanza impugnata che, in
conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha sottolineato che a seguito
della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49
del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice
deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione
criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa
commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla

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emessa dal Tribunale di Latina.

commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali: a) la
distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la
sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e) il bene
protetto; f) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di
luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Di per sé, quindi, lo stato di tossicodipendenza all’epoca della consumazione
dei reati non determina l’accoglimento dell’istanza di continuazione, atteso che

più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro
specificità; la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola,
da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato
progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di

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