Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2565 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2565 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FIUMANO’ DOMENICO N. IL 24/09/1972
avverso la sentenza n. 231212011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EA.Gt.A.L.
che ha concluso per • i
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Data Udienza: 29/11/2012

2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
il difensore dell’imputato, rilevando: t) l’inosservanza e l’erronea applicatone della legge penale con riferimento all’art. 186 c.d.s. e 379
reg. c.d.s. (in relazione all’art. 6o6 lett. b) ed e) c.p.p.), per avere il
giudice a quo erroneamente ritenuto sussistente il reato contestato
sulla base delle sole risultanze della strumentazione etilometrica in
dotazione alle forze dell’ordine, nella specie non confermate da ulteriori adeguati elementi istruttori di riscontro; nonché 2)
l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 186, comma 9-bis, c.d.s. (in relazione all’art. 606 lett.
b) c.p.p.), per avere la Corte territoriale immotivatamente rigettato la
richiesta dell’imputato di sostituzione della pena irrogata con quella
del lavoro di pubblica utilità, erroneamente rilevando la necessità di
una specifica e dettagliata istanza dell’imputato in ordine alla natura
dell’attività di pubblica utilità richiesta, inoltre omettendo
l’indicazione di un’adeguata motivatone del diniego opposto, nella
specie non specificatamente legata al rilievo dell’efficacia deterrente e
rieducativa della misura invocata.

Considerato in diritto
3.1. – D primo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice d’appello ha espressamente legato4 l’accertamento
della condizione di ebbrezza alcolica dell’imputato nala misura indicata, alle risultanze della strumentazione alcolimetrica rilevate dalle
forze dell’ordine intervenute, nonché agli ulteriori ‘elementi comportamentali sintomatici’ costituiti dal riscontro, attestato in sede testimoniale, dell’alito vinoso dell’imputato, nonché dal rilievo del carattere abnorme e rischiosissimo della manovra nella specie eseguita
contromano dall’imputato.
La congiunta considerazione del complesso di tali elementi vale a superare le generiche contestazioni sollevate del ricorrente in ordine alla pretesa inidoneità della strumentazione teckrica in sé a rilevare con esattezza la condizione di ebbrezza dell’imputato; contesta-

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 18.4.2012, la Corte d’appello di
Genova ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale della
stessa città del 24.11.2009, con la quale Domenico Fiumanò è stato
riconosciuto colpevole del reato previsto e punito dall’art. 186, comma 2 lett. b), c.d.s. per esser stato (“Sito alla guida del proprio veicolo
in stato di ebbrezza alcolica, in Genova il 30.8.2008, e condannato
alla pena di tre mesi di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, oltre al
pagamento delle spese processuali e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

zioni, peraltro, neppure adeguatamente argomentate con specifico
riferimento al caso di specie.
Al riguardo, varrà richiamare il principio statuito da questa
corte di legittimità ai sensi del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della
difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento
quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato,
oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (Cass., Sez. IV, n. 42084/2011, Rv. 251117), non valendo a tal
fine la generica contestazione dell’astratta inidoneità della strumentazione in esame ai fini del prescritto accertamento.
3.2. – Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Nel rigettare l’istanza di conversione della pena inflitta con il
lavoro di pubblica utilità, la corte territoriale ha richiamato le ragioni
esposte in motivazione in relazione alle circostanze del caso concreto,
segnatamente rilevate nell’elevatissima pericolosità della manovra
compiuta dall’imputato, nella modesta capacità di costui di controllare le evenienze della circolazione stradale e nell’esistenza di precedenti condanne per una non trascurabile varietà di reati, comprensiva anche di uno specifico precedente in materia di guida in stato di
ebbrezza
Tali circostanze, valutate nel loro complesso, appaiono pienamente idonee a garantire un congruo e logico apparato motivazionale
suscettibile di giustificare la negativa previsione dell’eventuale efficacia deterrente e rieducativa della misura sostitutiva invocata.
4. – Al riscontro dell’infondatezza di tutti i motivi di dog,lianza
avanzati dall’imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.11.2012.

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