Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25647 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25647 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAFORIO GIOVANNI N. IL 20/02/1964
avverso l’ordinanza n. 78/2013 TRIBUNALE di LANCIANO, del
10/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 17/03/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/2/2014, il Tribunale di Lanciano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Caforio
Giovanni di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con varie
sentenze di condanna.
Il Giudice rilevava che la maggior parte delle condanne riguardavano
violazioni contravvenzionali delle misure di prevenzione, per le quali era difficile

dimostrava; allo stesso modo, non era dimostrata la continuazione tra delitti del
tutto eterogenei di detenzione illegale di arma, tentato omicidio, minaccia e
ricettazione.
Il Giudice non provvedeva sull’istanza di “retrodatazione” della pena,
trattandosi di provvedimento di competenza del P.M..

2. Ricorre per cassazione il difensore di Caforio Giovanni, deducendo
violazione di legge.
La continuazione può essere riconosciuta anche per le contravvenzioni
punite a titolo di dolo, né il richiedente sopporta l’onere della prova dell’unicità
del disegno criminoso; il riconoscimento della continuazione non è ostacolato
dalla natura eterogenea dei reati.
Il ricorrente deduce, altresì, vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.

Di fronte alla constatazione del Giudice dell’esecuzione della non
ravvisabilità di un unico disegno criminoso che leghi i reati per i quali Caforio è
stato condannato, il ricorrente si limita a ribadire la possibilità, in astratto, di
riconoscere il vincolo nonché a segnalare “una generale tendenza di Caforio a
violare le prescrizioni normative” e uno “stile di vita che ha implicato la
reiterazione nel tempo di condotte criminose”.

Ma questa Corte ha costantemente affermato che la ricaduta nel reato e
l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento
intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che
caratterizza il reato continuato.

ipotizzare un unico disegno criminoso che, comunque, il richiedente non

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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