Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25645 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25645 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDREOLETTI CLAUDIO N. IL 31/10/1959
avverso l’ordinanza n. 44/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa l’ l aprile 2014 il gip del Tribunale di Milano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Claudio
Andreoletti, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ex
art. 671 c.p.p. in relazione alle sentenze pronunziate nei suoi confronti, ritenendo
preventiva deliberazione unitaria.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Andreoletti, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritt9 la condanna
etc’
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.
che dalle sentenze irrevocabili non emergessero elementi obiettivi comprovanti la