Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25644 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25644 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSCAGGIURA COSIMO N. IL 02/08/1978
avverso l’ordinanza n. 666/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
23/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 23 dicembre 2013 il Tribunale di Taranto, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Moscaggiura Cosimo,
volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ex art. 671
c.p.p., in relazione ai reati oggetto delle sentenze irrevocabili pronunziate nei suoi

sentenze irrevocabili, di elementi obiettivi comprovanti in modo univoco la
preventiva, unitaria deliberazione criminosa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Moscaggiura il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della
continuazione in sede esecutiva.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz lementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

confronti, ritenendo ostativi la distanza cronologica tra gli stessi e l’assenza, nelle

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