Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25641 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25641 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINELLI MIRCO N. IL 23/06/1963
avverso l’ordinanza n. 50/2014 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del
03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto.

Con provvedimento emesso de plano il 3 giugno 2014 il Tribunale di Ascoli
Piceno, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta
avanzata da Mirco Martinelli, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della
continuazione, ex art. 671 c.p.p., in relazione ai reati oggetto delle sentenze

generica e indeterminata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Martinelli il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a reiterare in maniera aspecifica rilievi già enunciati
genericamente nella domanda originaria.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
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del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz lementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

irrevocabili pronunziate nei suoi confronti, osservando che la stessa era del tutto

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