Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25638 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25638 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLETANO CARLO N. IL 17/09/1958
avverso l’ordinanza n. 8/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 26/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ai
GILLP

Udit i difensor Avv.;

ceug-íz. –

Data Udienza: 21/05/2013

4.NfR

TrTPITTI’l

ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza del 26.3.2012 il Tribunale di sorveglianza di Napoli

rigettava la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione
domiciliare avanzata da NAPOLETANO Carlo, detenuto con fine pena al 26.10.2016
per violazione dell’art. 416 bis cod.pen., e ciò sul presupposto che, per quanto il
prevenuto sia risultato affetto da una serie di patologie ( cardiopatia ischemica,
dette sofferenze potessero assumere valenza tale da legittimare il rinvio
dell’esecuzione della pena, trattandosi di patologie croniche, non suscettibili di
miglioramento o cure alternative in contesto extramurario , tanto più che il quadro
era gestibile in ambito interno.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cessazione l’interessato per
dedurre violazione di legge e difetto di motivazione , in relazione agli artt. 146 c. 1
n. 3 cod.pen, art. 147 n. 2 cod.pen, 684 cod.proc.pen., 47 ter c. 1 lett. c e c. 1 ter
OP: l’impossibilità per il prevenuto di partecipare alle attività comuni, la sofferenza
per i continui episodi anginosi , in uno con il fatto che Napoletano sottoposto a triplice
bypass è affetto da grave patologia cardiaca su base ischemica, in soggetto già
pluriinfartuato , caratterizzata da un precario equilibrio emodinamico, avrebbe dovuto
condurre a diversa valutazione. La previsione della detenzione domiciliare ex art 47
ter c. 1 ter OP trova del resto applicazione nelle situazioni in cui, a prescindere dal
fine pena, viene offerta al detenuto l’opportunità di curarsi per poi rientrare in
carcere ove le condizioni migliorino. La stessa terapia farmacologica somministrata
non controllerebbe in modo adeguato la malattia per cui la prognosi a breve termine
non appare favorevole, con rischio di morte improvvisa .
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato come rilevato dal Procuratore Generale e deve quindi
essere rigettato.
La valutazione sulla gravità delle patologie da cui va affetto l’interessato è
stata fatta dal competente giudice del merito, sulla base degli accertamenti acquisiti,
con adeguato approfondimento ed alla stregua dei principi normativi e
giurisprudenziali che regolano la materia. In particolare i dati essenziali di tale
valutazione attengono alla stabilità complessiva delle condizioni di salute, alla
somministrazione di adeguate terapie, al monitoraggio costante e quindi in
definitiva alla riscontrata compatibilità dell’ambiente carcerario, senza contare che

2

con triplice bypass, ipertensione arteriosa) non sottovalutabili, veniva escluso che

è stato evidenziato come all’occorrenza possano soccorrere gli strumenti del
trasferimento in un centro clinico dell’Amministrazione ( peraltro il Napoletano già
venne trasferito presso la casa circondariale di Genova, più attrezzata in tale senso),
ovvero in centro esterno, ai sensi dell’art. 11 O.P. E’ stato correttamente messo in
rilevo dai giudici a quibus che le condizioni di salute del prevenuto non riceverebbero
significativo miglioramento in stato di libertà, ovvero in ambito extramurario, con il
che le considerazioni avanzate nell’atto impugnato, risultano insindacabili in questa
conformità ai parametri normativi di riferimento. L’attenzione con cui le condizioni di
salute del prevenuto sono monitorate impedisce di ravvisare una lesione ad un diritto
fondamentale della persona (quale quello della salute), né è configurabile un surplus
di sofferenza intollerabile legata alla condizione di restrizione per il solo fatto che
l’interessato sia impossibilitato a partecipare alle attività comuni, considerato che
detta limitazione è connessa più alla malattia che non alla condizione di detenzione e
costituirebbe un limite anche in stato di libertà. D’altro canto non possono e non
debbono essere sottovalutati, nella valutazione complessiva dei fattori rilevanti ai fini
della decisione da sottoporre all’indispensabile giudizio di contemperamento degli
interessi, i perduranti profili di pericolosità sociale del ricorrente, in espiazione di pena
con scadenza nel 2016, inflitta per reato di associazione di stampo mafioso, profili
che impediscono ex lege il differimento della pena e la misura alternativa della
detenzione domiciliare.
Impropria si appalesa quindi anche la doglianza sul fatto che il Tribunale a quo
non abbia disposto perizia, ritenuta non necessaria all’esito di un quadro patologico
accertato da strutture pubbliche, deputate a verificare le condizioni di salute dei
detenuti e documentato in atti ufficiali e non ricorrendo alcuna incertezza quanto alla
diagnosi.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 21 Maggio 2013.

sede, in quanto logiche e coerenti, espresse su una corretta base fattuale ed in

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