Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25636 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25636 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LE ROSE SABATO N. IL 08/12/1970
avverso l’ordinanza n. 7282/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
PESCARA, del 20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto e in diritto.
Il 20 novembre 2013 il Magistrato di sorveglianza di Pescara dichiarava
inammissibile, quanto alla richiesta di condanna del D.A.P. al risarcimento del
danno da c.d. detenzione disumana, il reclamo proposto da Le Rose Sabato e lo
rigettava quanto all’istanza di accertamento dell’avvenuta lesione dei diritti
Avverso il suddetto provvedimento Le Rose ha dichiarato di volere proporre
ricorso per cassazione, ma non ha presentato motivi a sostegno dello stesso.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza ementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.
soggettivi del detenuto.