Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25635 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25635 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SENSI MEHDI N. IL 08/02/1985
avverso l’ordinanza n. 13/2014 TRIBUNALE di MASSA, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 16 maggio 2014 il Tribunale di Massa, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Sensi Mehdi, volta ad
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ex art. 671 c.p.p., in
relazione ai reati oggetto delle sentenze irrevocabili pronunziate nei suoi confronti,
l’assenza, nelle sentenze irrevocabili, di elementi obiettivi comprovanti in modo
univoco la preventiva, unitaria deliberazione criminosa. In tale contesto riteneva
irrilevante il dedotto stato di tossicodipendenza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Sensi il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione, pure alla luce del dedotto stato di
tossicodipendenza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
04:
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza lementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
ritenendo ostativi i differenti contesti spazio-temporali di commissione dei reati e
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.