Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25634 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25634 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOTTARO PAOLO N. IL 19/07/1951
avverso l’ordinanza n. 4703/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 28/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

(
lette/soratite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/05/2013

’I-

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza in data 28 settembre 2012 il Tribunale di
sorveglianza di Roma accoglieva la richiesta di Bottaro Paolo volta
alla concessione della detenzione domiciliare in località protetta da
determinarsi a cura del Servizio Centrale di Protezione e nel
contempo rigettava quella volta al riconoscimento del beneficio
della liberazione condizionale.
A sostegno della decisione negativa il Tribunale, pur riconoscendo
la rilevante collaborazione prestata e la buona condotta tenuta in
sede esecutiva nel corso di quasi un ventennio (la collaborazione
del Bottaro data dal 1993) osservava che l’ampiezza del beneficio
richiesto imponesse ulteriore osservazione e sperimentazione in una
prospettiva di necessaria gradualità nell’applicazione dei benefici
penitenziari. Riteneva inoltre insufficiente il giudice territoriale il
processo di revisione critica dell’istante in ordine al suo passato
criminale.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per Cassazione il predetto Bottaro,
con l’assistenza del difensore di fiducia, denunciandone
l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione agli art. 176 c.p. e 16-nonies L. 82/1991.
Con l’unico ed articolato motivo di impugnazione la difesa
ricorrente deduce in particolare: il condannato è sottoposto a misure
di protezione da ben diciannove anni ed ha scontato
ininterrottamente anni dieci e mesi sei di reclusione in regime di
detenzione domiciliare ed affidamento in prova al servizio sociale;
la condotta tenuta in questo lungo periodo, come esplicitamente
riconosciuto dallo stesso Tribunale, è stata irreprensibile; nel caso
di specie ricorrono tutte le condizioni imposte dall’art. 16-nonies L.
82/1991; il Tribunale ha disatteso la ratio a sostegno della
legislazione premiale di cui si chiede l’applicazione; il principio di
gradualità opposto dal giudice territoriale al fine di motivare il
rigetto della istanza per cui è causa risulta ampiamente soddisfatto
nella fattispecie, posto che l’istante ha già beneficiato sia della
detenzione domiciliare che, come detto, dell’affidamento in prova;
il rigetto della istanza difensiva nulla argomenta in ordine al rispetto
dei requisiti di cui all’art. 16-nonies L. 82/1991; la D.D.A, la
D.N.A. ed il S.C.P. si sono pronunciati in favore del ricorrente con
positive relazioni nelle quali si dà atto del suo ravvedimento, della

1

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cessata sua pericolosità sociale, della correttezza comportamentale e
della rilevanza e proficuità della collaborazione prestata; la
conclusione negativa è pertanto in piena contraddizione con i dati
reali e con le premesse della motivazione e la richiesta di ulteriore
osservazione è in contrasto con la consolidata giurisprudenza in
materia.

3. Con argomentata requisitoria scritta il Procuratore generale
presso questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso sul rilievo
che i giudici territoriali avevano motivato sul presupposto di un non
ancora provato completo ravvedimento del condannato.
Alla requisitoria replicava la difesa ricorrente ribadendo le proprie
tesi e richiamando numerosi precedenti di questo giudice di
legittimità che quelle tesi hanno articolato e poi confermato
ripetutamente.
5. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione,
merita la condivisione di questa Corte.
Ed invero lo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma,
nell’impugnata ordinanza, riconosce di fatto la sussistenza di tutti i
requisiti, formali e sostanziali, necessari per un positivo riscontro
alla domanda di liberazione condizionale del condannato, con
riferimento al disposto della L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies,
trattandosi di riconosciuto collaboratore di giustizia: titolo della
condanna; prestata rilevante collaborazione; limite di pena scontato;
rescissione di ogni contatto con la criminalità; redazione del verbale
illustrativo; positivi pareri degli organi antimafia (tanto secondo gli
insegnamenti anche della giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass.,
Sez. 1, n. 3675 in data 16.01.2007, Rv. 235796, Tedesco; id.
12.1.2011, n. 3150).
Nella valutazione, pur essa necessaria, del complessivo
comportamento successivo, il Tribunale dà atto che il Bottaro ha
tenuto condotta irreprensibile nel corso di circa vent’anni di attività
collaborativa e di detenzione. Il ricorrente inoltre, anche questo è
stato riconosciuto dal Tribunale, ha già goduto di lunghi periodi di
detenzione domiciliare ed affidamento in prova a conferma di una
positiva valutazione dell’evoluzione del quadro personologico.
Attese le esposte non contrastate premesse, appare pertanto viziata quanto meno – da insufficiente motivazione la conclusione negativa
adottata nell’impugnata ordinanza che, a fronte degli evidenziati

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P.T.M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, addì, 7 maggio 2013
Il cons. est.
Presidente

elementi, favorevoli ed idonei, fonda il suo giudizio sul criterio di
gradualità nella scelta dei benefici e sulla necessità di vagliare i
propositi di emenda del soggetto ed il completamento del suo
percorso di ravvedimento.
In realtà è, in sè, astrattamente giusto il criterio di gradualità
invocato dal Tribunale in relazione alla dovuta valutazione di
un’affidabile assunzione di responsabilità che dia ragionevoli
certezze in ordine ad una misura alternativa di così ampia portata,
ma proprio tale prospettiva, pur informata alla progressività, deve nella specificità del caso — tener conto della gradualità già
ampiamente sperimentata positivamente ed essere inoltre comparata
con il complesso dei dati a disposizione, a cominciare da quelli
positivi già accertati nel corso dell’osservazione (per i precedenti
benefici concessi), dovendosi dunque approfondire gli aspetti di
ravvedimento e di recupero sociale già mostrati fin qui dal
condannato.
In definitiva, non dando sufficientemente ragione il Tribunale del
perchè ritenga il ravvedimento dimostrato dal Bottaro non
sufficiente in sè e superficiale l’autocritica, pur nel quadro predetto
di ampie, reiterate e risalenti positività di indubbio, notevole e
significativo rilievo, si impone annullamento con rinvio per vizio di
motivazione, dovendosi richiedere ulteriore approfondita analisi
della complessiva evoluzione della personalità del condannato, e
con essa, un adeguato argomentare sulle ragioni per le quali la
risalente e positiva collaborazione non soddisfi pienamente
l’accertamento dell’emenda e del ravvedimento evidenziato in atti.

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