Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25633 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25633 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TURCO BRUNO N. IL 12/06/1982
avverso l’ordinanza n. 582/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 24 aprile 2014 il g.i.p. del Tribunale di Roma, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Turco Bruno,
volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ex art. 671
c.p.p., in relazione ai reati oggetto delle sentenze irrevocabili pronunziate nei suoi

cronologica tra gli stessi e l’assenza, nelle sentenze irrevocabili, di elementi
obiettivi comprovanti in modo univoco la preventiva, unitaria deliberazione
criminosa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia Turco il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, tenuto
conto anche che, con la sentenza sub 1), era già stata riconosciuta la continuazione
fra reati commessi nell’arco di tre anni.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione alla luce di tutti gli elementi conoscitivi
acquisiti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
d.k.
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza lementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

at..

confronti, ritenendo ostativi la diversa natura dei reati commessi, la distanza

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

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