Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25633 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25633 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LARROCA CHICHIRALDI JUAN ALBERTO N. IL 08/09/1939
avverso l’ordinanza n. 1127/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 20/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
L.L.0_,Q—A-

4-52-fle 1″43″..j.2 t””….21.)._

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/05/2013

La Corte osserva in fatto ed in diritto:
1. Con ordinanza del 20 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Milano rigettava l’istanza proposta da LatToca Chichiraldi Juan
Alberto volta alla sospensione della esecuzione della pena ai sensi
dell’art. 147 c.p. ed all’applicazione della detenzione domiciliare ai
sensi dell’art. 47 ter co. 1-ter O.P. e dichiarava nel contempo
inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter
co. 1-bis 0.P..
A sostegno della decisione il Tribunale osservava; gli accertamenti
medici di ufficio hanno escluso l’incompatibilità assoluta, ex art.
146 c.p., delle patologie denunciate dall’istante, essenzialmente di
natura cardiaca, con il regime di detenzione carceraria; esse
patologie risultano costantemente monitorate e suscettibili di cure
adeguate anche in stato di detenzione; i reati in espiazione (rapine a
mano armato in istituti di credito) sono gravi e recentemente
commessi; l’istante si è reso latitante all’estero per essere poi
arrestato in Francia in esecuzione di MAE; tutto ciò evidenzia la
pericolosità sociale attuale del ricorrente e la inadeguatezza di un
regime alternativo di detenzione domiciliare; il reato in espiazione è
ostativo alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter co. 1-bis 0.P..
2. Propone ricorso per cassazione il predetto Larroca Chichiraldi,
assistito dal difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della
impugnata ordinanza perché viziata, secondo prospettazione
difensiva, da manifesta illogicità della motivazione.
Deduce, in particolare, la difesa ricorrente che le conclusioni di
tutte le relazioni di ufficio e peritali hanno concordemente
riconosciuto la incompatibilità delle gravi patologie cardiache
accertate a carico dell’istante con la detenzione carceraria.
2. Il P.G. in sede, con requisitoria scritta, concludeva per
l’annullamento dell’ordinanza impugnata pienamente condividendo
le doglianze difensive
3. 11 ricorso è fondato.
Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena, secondo
la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere
provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente,
sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti.

P. Q. M.
la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Milano.
In Roma, addì 7 maggio 2013

Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l’istanza del
ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze
diagnostiche peritali non delineavano un quadro di assoluta
incompatibilità delle condizioni di salute dell’interessato con lo
stato di detenzione. Siffatta affermazione, peraltro, è stata poi
supportata dalla descrizione delle patologie riscontrate, e dalla
motivazione a sostegno delle conclusioni riportate, per le quali si
esclude che nel caso di specie ricorra sia l’ipotesi di differimento
obbligatorio disciplinato dall’art. 146 n. 3 c.p., sia quella del
differimento facoltativo di cui al successivo art. 147 n. 2 c.p., posto
che è proprio il requisito della incompatibilità detentiva con lo stato
di salute dell’istante quello distintivo tra la prima e la seconda
ipotesi, in cui il codificatore ha contemplato la fattispecie secondo
la quale, pur potendosi astrattamente ritenere la compatibilità tra
patologie accertate e stato di detenzione, purtuttavia la presenza di
una “grave infermità fisica” può consentire il differimento di
quest’ultima.
Orbene, il sillogismo logico articolato dal giudice territoriale si
appalesa inficiato nel suo presupposto fondante e cioè nel dato che
le relazioni di ufficio medico-legali in atti abbiano escluso una
piena incompatibilità tra le gravi patologie cardiache e lo stato di
detenzione intramuraria, mentre in realtà la perizia medico-legale
del 10.8.2010 e le relazioni penitenziarie del 28.1.2012 e del
6.6.2012 concordemente hanno concluso in senso diametralmente
opposto e cioè per la certa incompatibilità delle gravissime
patologie cardiache, determinanti del pericolo attuale di possibili
esiti esiziali improvvisi, con il regime carcerario.
Palese pertanto la contraddittorietà della motivazione impugnata e
la necessità di provvedere alla cassazione dell’ordinanza in esame
con rinvio al Tribunale territoriale per nuovo esame coerente con le
risultanze procedimentali, non esclusa l’età avanzata del detenuto,
ormai settantaquattrenne.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA