Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25632 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25632 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JADRESKO BRUNO N. IL 27/03/1945
avverso l’ordinanza n. 3416/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 05/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
.
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. -4 ( 2-4-2-e-4-4-A-, -‘ lÌ) / 4 t_< ci,Gerg2-.- -Lo- c94.21z.A., <21-_,;c3L4,_:_o_.,.s2„,,. „Q. Uditi difensor Avv.; e \A„ ,.....—».1t, Data Udienza: 07/05/2013 e t- La Corte osserva in fatto ed in diritto: 1. Con ordinanza del 5 settembre 2012 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza proposta da Jadresko Bruno volta alla sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p. ed all'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter co. 1 0.P., sul rilievo che gli accertamenti medici peritali avevano escluso l'incompatibilità delle patologie denunciate dall'istante, essenzialmente di natura cardiaca, con il regime di detenzione carceraria e che esse patologie non implicavano, con la detenzione dell'interessato, sofferenze contrarie al senso di umanità. Richiamava da ultimo il tribunale la pericolosità sociale del detenuto, in esecuzione pena di anni 26 e mesi otto per gravi fatti delittuosi. Propone ricorso per cassazione il predetto Jadresko Bruno, assistito dal difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza perché viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge e difetto di motivazione. Deduce, in particolare, la difesa ricorrente che le conclusioni della relazione sanitaria del 10.7.2012 risulterebbero contraddette dalla relazione di sintesi degli educatori, dalla quale ultima si evincerebbe la gravità delle patologie affliggenti il detenuto e la necessità di una applicazione in suo favore della disciplina di cui all'art. 147 c.p.p.; insiste inoltre la difesa istante sulla valutazione di gravità della cardiopatia, del diabete, del lipoma al braccio, in ordine alla incidenza di esse sulla percezione delle finalità detentive, sui ritardi registrati in carcere sia per l'effettuazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla gravità delle malattie diagnosticate, sia sul programmato intervento di rivascolarizzazione chirurgica. 2. Il P.G. in sede, con requisitoria scritta, insisteva per la inammissibilità dell'impugnazione. 3. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata si appalesa infatti motivata in termini giuridicamente corretti e logicamente coerenti. Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena, secondo la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente, sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti. - Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l'istanza del ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze diagnostiche peritali erano nel senso della compatibilità delle condizioni di salute dell'interessato con lo stato di detenzione. Siffatta affermazione, peraltro, è stata poi supportata dalla descrizione delle patologie riscontrate, e dalla motivazione a sostegno delle conclusioni riportate, per le quali si esclude che nel caso di specie ricorra sia l'ipotesi di differimento obbligatorio disciplinato dall'art. 146 n. 3 c.p., peraltro non richiesto dall'interessato, sia quella del differimento facoltativo di cui al successivo art. 147 n. 2 c.p., posto che è proprio il requisito della incompatibilità detentiva con lo stato di salute dell'istante quello distintivo tra la prima e la seconda ipotesi, in cui il codificatore ha contemplato la fattispecie secondo la quale, pur potendosi astrattamente ritenere la compatibilità tra patologie accertate e stato di detenzione, purtuttavia la presenza di una "grave infermità fisica" può consentire il differimento di quest'ultima. Ne consegue che la questione di diritto posta dalla disciplina relativa al differimento facoltativo è quella di definire i confini della riconosciuta discrezionalità ("L'esecuzione della pena può essere differita" recita la norma di riferimento). Orbene, sul punto non è mancata l'adeguata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato il principio che il giudice investito della delibazione della domanda per l'applicazione dell'art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità colle possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa che ricorre, ad esempio, allorché, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le condizioni di salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sè e per' sè considerata, in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali (cfr. Cass., Sez. P`, 28/09/2005, n.36856; Sez. l", 28.10.1999, Ira). E ciò considerando, inoltre, che detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si 2 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. P. Q. M. la Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, addì 7 maggio 2013 appalesi, presumibilmente, di entità tale — in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni — da superare i limiti della umana tollerabilità (Cass.,Sez.1^, 20.05.2003, n. 26026; 10.12.2008, n. 48203). Ed invero, il giudice a quo ha indicato correttamente le ragioni del diniego impugnato e sul punto la motivazione non è censurabile dappoichè corretta giuridicamente e logica nel suo dipanarsi argomentativo come dimostrato dalla sintesi innanzi riportata, dalla quale emerge che, sulla base di un giudizio medico di ufficio (relazione sanitaria penitenziaria) deve escludersi quella sofferenza aggiuntiva oltre i limiti di sopportabilità giustificativa dell'applicazione della invocata disciplina di favore. Di più, il Tribunale ha altresì evidenziato la pericolosità sociale del detenuto, dedotta dalla gravità dei reati in espiazione e dalla entità notevole della condanna inflitta, situazione questa non considerata nell'impugnazione in esame ed ostativa di per sé all'adozione dell'invocato provvedimento. A tanto la difesa ricorrente oppone, peraltro al di fuori di valutazioni medico-legali di fonte scientifica, una discussione in ordine alla gravità delle patologie accertate.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA