Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25631 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25631 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRANZONI ANNAMARIA N. IL 23/08/1971
avverso l’ordinanza n. 2055/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 20/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
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lette/ente le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/05/2013

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, con
decreto del 20 agosto 2012, ha dichiarato inammissibile la domanda
proposta da Franzoni Annamaria volta alla concessione della misura
della detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies
0.P., sul rilievo che ostativo al provvedimento è il disposto di cui
all’art. 6 della L. 40/2001, in forza del quale l’invocata misura non
può essere concessa a chi ha subito condanna con l’applicazione
della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale,
ipotesi ricorrente nella fattispecie, ad avviso del giudice territoriale,
giacché la predetta Franzoni è stata condannata con applicazione di
detta pena accessoria per la durata di anni sedici.
2. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’interessata,
assistita dal difensore di fiducia, la quale nel suo interesse,
sviluppando due motivi di impugnazione, denuncia violazione di
legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 47-quinquies O.P.
e 6 L. 40/2001, in particolare osservando che la norma ostativa fa
riferimento alla sanzione accessoria della decadenza dalla potestà
genitoriale, mentre la ricorrente è stata semplicemente sospesa da
essa per il tempo di anni sedici, come da provvedimento della Corte
di assise di appello di Torino del primo luglio 2008, correttivo della
sentenza di condanna che faceva invece riferimento all’istituto della
decadenza e non già della sospensione ed al maggior tempo di anni
trenta. Deduceva altresì la difesa istante che la lettura normativa
impugnata ometteva di considerare le ragioni ispiratrici della
disciplina introdotta con l’art. 47-quinquies, volte alla tutela dei
figli minori nel rapporto con la loro madre detenuta, da considerarsi
preponderanti su ogni altra limitazione.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per la inammissibilità del ricorso, dappoichè contraddittorio il
beneficio richiesto con la condotta in espiazione, caratterizzante di
un reato contro figlio minore
4. Il decreto presidenziale impugnato è stato adottato al di fuori
delle condizioni di legge e deve pertanto essere annullato senza
rinvio.
Ai sensi infatti dell’art. 678 c.p.p., co 1, come è noto, il Tribunale di

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

sorveglianza nelle materie di sua competenza “procede” a norma
dell’art. 666 c.p.p., il quale, pur riconoscendo in via generale la
necessità di un procedimento caratterizzato dal contraddittorio delle
parti, in via eccezionale consente al giudicante di provvedere con
decreto motivato, sentito il P.M., nelle sole ipotesi di manifesta
infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge
ovvero perché in costanza di domanda già proposta.
Palesi pertanto i limiti in cui può legittimamente derogarsi alla
necessità del contraddittorio, la mancanza dei requisiti, sostanziali e
procedimentali, richiesti per l’adozione del provvedimento richiesto
non implicanti alcuna valutazione interpretativa (Cass., sez. I,
29.11.2007, n. 46986, rv. 238317) ovvero la medesimezza della
domanda rispetto ad altra precedentemente delibata (Cass., sez. I,
19.5.2005, n. 23101, rv. 232087).
Nel caso in esame il Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Bologna ha ritenuto ricorrente la prima delle due ipotesi prospettate,
dappoichè a suo avviso sussistente la causa ostativa di cui all’art. 6
della L. 40/2001.
La decisione presidenziale non può però ritenersi corretta.
La norma di riferimento indica infatti come causa ostativa la
condanna alla pena accessoria della decadenza dalla potestà
genitoriale e non già, come nella fattispecie, la sospensione di essa.
E’ pur vero che può, in astratto, porsi la questione giuridica,
esplicitamente affrontata dal P.G. in sede, della confusione dei due
istituti giuridici in parola ai sensi della disciplina ostativa, ma tanto
conferma la necessità di un apprezzamento interpretativo e di una
decisione al riguardo nel rispetto del contraddittorio delle parti
secondo quanto stabilito dall’art. 666 c.p.p. come regola
processuale generale.
Deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con trasmissione
degli atti per una nuova deliberazione nelle forme previste, il
provvedimento in esame perché, in quanto assunto “de plano” e
senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio fuori dei casi
espressamente stabiliti dalla legge, esso è inficiato da nullità
d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento, dato che detta violazione comporta
l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del difensore nei casi in
cui ne è obbligatoria la presenza (Cass., Sez. I, 18/02/2009, n.
10747; Cass., Sez. III, 20/11/2008, n. 46786).
P. T. M.
2

la Corte, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al tibunale di sorveglianza di Bologna per la
decisione sull’istanza.
Così deciso in Roma, addì 7 maggio 2013
Il cons. est.
Il Presidente

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