Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25630 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25630 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARTORI MAURIZIO N. IL 13/05/1968
avverso l’ordinanza n. 5943/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
VERONA, del 27/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/seukàe le conclusioni del PG Dott. Pc4e–(1
L—2 2-4,

P

-“•—■
2,_5>

Kczcs2s2-L

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/05/2013

1. Con provvedimento del 27 luglio 2012 il Magistrato di
sorveglianza di Verona revocava l’ordinanza con la quale, il
precedente 5 luglio, aveva concesso a Sartori Maurizio la misura
della detenzione domiciliare ai sensi della L. 26.1.2010, n. 199. A
sostegno della decisione il giudice territoriale poneva l’arresto in
flagranza di reato per il reato di evasione accertato a carico del
Sartori il 24 luglio 2012.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il predetto
interessato, personalmente, denunciandone l’illegittimità per
violazione di legge e difetto di motivazione.
Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
chiedendo di qualificare l’impugnazione come reclamo con
trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Verona,
competente a conoscerlo.
2. Le conclusioni del P.G. appaiono meritevoli di accoglimento.
Giova porre in evidenza che la misura revocata è stata adottata ai
sensi dell’art. 1 L. 199/2010, eppertanto a cura del Magistrato di
sorveglianza e non del Tribunale di sorveglianza
La revoca del provvedimento adottato ai sensi della citata disciplina
è regolamentata dal comma 8 dell’articolo unico, il quale richiama,
in quanto applicabili, le statuizioni dell’art. 47-ter O.P. commi 6, 8,
9 e 9-bis, mentre la sua impugnativa, ai sensi del comma V, è
disciplinata con il richiamo all’art. 69-bis, co. III, O.P. il quale,
come è noto, prescrive la reclamabilità al Tribunale di sorveglianza
dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia di
liberazione anticipata.
In applicazione pertanto del principio generale di salvezza degli atti
di impugnazione erroneamente indirizzati, espressione della
esigenza processuale di conservazione dell’impugnazione statuita
dall’art. 568, comma quinto, c.p.p., il ricorso in esame deve essere
qualificato come reclamo ai sensi degli artt. 1, co. V, L. 199/2010 e
69-bis, co. III, O.P. con trasmissione dei relativi atti al Tribunale di
sorveglianza di Venezia perché su di esso si pronunci.
P. T. M.
la Corte, qualificato il ricorso come reclamo ai sensi degli artt. 1 co.
5 L. 199/2010 e 69-bis 0.P., dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, addì 7 ma io 2013
TATA.
Il cons. est.
Il Presidente

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA