Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25628 del 19/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25628 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LECCO
nei confronti di:
ALCANI ARTUR N. IL 10/12/1986
avverso l’ordinanza n. 64/2012 GIP TRIBUNALE di LECCO, del
08/10/2012
sentita la azione fatta dal Consigliere DotRbA9C2M04gFA
lette/s ite le conclusioni Sei PG Dott.
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Uditi difen r Avv.;
Data Udienza: 19/04/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta del P.M. di revoca dell’indulto concesso ad Alcani Arthur,
basata sulla sentenza di condanna del 20/7/2009 a pena detentiva non inferiore a due anni per
reato commesso nell’anno 2008.
Il Giudice motivava il rigetto sulla considerazione che la concessione dell’indulto era
2. Ricorre per cessazione il Procuratore della Repubblica di Lecco, deducendo violazione ed
erronea applicazione dell’art. 1, comma 3 legge 241 del 2006: la revoca dell’indulto era
provvedimento che doveva essere adottato di diritto; inoltre, poiché la condanna del Tribunale
di Lecco era stata iscritta al nome di Alcani Arthur, e non Artur, la Procura e il Tribunale di
Bergamo, che avevano chiesto ed applicato il beneficio, non erano a conoscenza della nuova
condanna sopravvenuta, cosicché la preclusione processuale non poteva dirsi operante.
Il ricorrente conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, conclude per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.
4. Il difensore di Alcani Artur ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso:
l’ordinanza del Tribunale di Bergamo di applicazione dell’indulto era stata emessa dopo
l’irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Lecco, cosicché opera la preclusione derivante
dalla mancata impugnazione del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente ha documentalmente dimostrato che la richiesta del Procuratore di Bergamo
di applicazione dell’indulto a favore di Alcani, il conseguente provvedimento del Tribunale di
Bergamo e la mancata impugnazione di esso conseguivano alla mancata conoscenza da parte
dell’A.G. bergamasca della condanna inflitta dal Tribunale di Lecco all’Alcani in data 20/7/2009,
esecutiva il 6/10/2009: quel precedente, che era ostativo alla concessione del beneficio, era
successiva alla data di irrevocabilità della predetta sentenza di condanna.
stato iscritto nel casellario giudiziale ad un nome errato e, pertanto, non era
conoscibile dal Tribunale e dal P.M. di Bergamo, essendo stata la condanna
emessa da altro Tribunale.
In effetti, l’errore emerge anche dalla considerazione che, in realtà, il
Tribunale di Bergamo non era competente a provvedere quale giudice
dell’esecuzione, proprio perché l’ultima sentenza divenuta irrevocabile era stata
emessa dal Tribunale di Lecco.
Procuratore di Bergamo del provvedimento di applicazione dell’indulto abbia
efficacia preclusiva alla revoca del beneficio da parte del Giudice dell’esecuzione,
che consegue di diritto alla seconda condanna.
L’ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame al
G.I.P. del Tribunale di Lecco.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. Tribunale
di Lecco.
Così deciso il 19 aprile 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Si deve, quindi, escludere che la mancata impugnazione da parte del