Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25627 del 19/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25627 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRANDI GIUSEPPE N. IL 13/08/1973
avverso la sentenza n. 238/2012 TRIBUNALE di SIENA, del
06/04/2012
sentita lajelazione fatta dal Consigliere Dott GIACOMO ROCCHI;
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Data Udienza: 19/04/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Siena, con sentenza del 6/4/2012, applicava a Grandi
Giuseppe la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa
in relazione ai reati di illegale detenzione di arma e ricettazione, disponeva il
dissequestro dell’arma a favore del legittimo proprietario e disponeva la revoca
dell’indulto concesso con ordinanza del Tribunale di Siena del 7/8/2006.
comma 3, legge 241 del 2006.
La data di accertamento del reato era successiva al termine di cinque anni
stabilito per la revoca dell’indulto; il Giudice non aveva motivato su una diversa
data di consumazione del reato; secondo l’imputato la ricettazione era di poco
successiva al furto della pistola (marzo 2003).
In un secondo motivo si deduce mancanza di motivazione, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale aveva omesso di motivare
sull’epoca di commissione del reato di cui all’art. 648 cod. pen.; quanto al reato
di detenzione dell’arma, la pena in concreto applicata era di giorni dieci di
reclusione e, quindi, non poteva comportare la revoca dell’indulto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata
limitatamente alla revoca dell’indulto.
3.
Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La revoca dell’indulto nei confronti dell’imputato è stata adottata dal
Tribunale di Siena, unitamente con la sentenza di applicazione di pena, senza
alcuna motivazione.
Peraltro, la mera lettura dell’imputazione, che contesta come “accertati” i
reati di ricettazione e di detenzione dell’arma 1’8/3/2012, non permette di
cogliere i presupposti per la revoca dell’indulto indicati dall’art. 1, comma 3,
legge 31 luglio 2006, n. 241, atteso che quella data è successiva al termine di
cinque anni dall’entrata in vigore della predetta legge (1/8/2006).
La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio limitatamente alla
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2. Ricorre per cassazione Giuseppe Grandi, deducendo violazione dell’art. 1,
revoca dell’indulto. Sarà il Giudice dell’esecuzione a provvedere su una eventuale
richiesta di revoca dell’indulto avanzata dal P.M. cui la presente sentenza viene
comunicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta
revoca dell’indulto concesso con ordinanza del Tribunale di Siena del 7/8/2006.
quanto di competenza in ordine alla eventuale richiesta di revoca dell’indulto.
Così deciso il 19 aprile 2013
Il Consigliere estensore
IISIOSITATA
Il Presidente
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena per