Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25627 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25627 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPONSILLO LUIGI N. IL 27/04/1983
avverso l’ordinanza n. 682/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
21/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 21 marzo 2014 la Corte d’appello di Bologna, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Luigi
Sponsillo, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ex
art. 671 c.p.p., in relazione ai reati oggetto delle sentenze irrevocabili pronunziate
nei suoi confronti, ritenendo che dalle sentenze irrevocabili acquisite non
deliberazione criminosa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Sponsillo il quale lamenta incompatibilità del Magistrato estensore del
provvedimento impugnato che, in precedenza, aveva redatto altra ordinanza con la
quale, in relazione ad un più ampio numero di sentenze, era stata respinta la
richiesta ex art. 671 c.p.p., nonché violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Circa la prima doglianza la Corte osserva che Sponsillo avrebbe dovuto far
valere i suoi rilievi mediante dichiarazione di ricusazione che non risulta essere
stata proposta nelle forme e nei termini previsti dalla legge. Osserva, inoltre, che, in
ogni caso, non sussisteva alcuna causa di incompatibilità ad adottare la presente
decisione, attesa l’evidente diversità del thema probandum nelle due distinte
procedure con conseguente assenza di pregiudizio per l’imparzialità del giudice.
2. In merito alla secondo1/4 censura il Collegio osserva che il ricorso, più che
individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura,
tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto,
in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza impugnata, peraltro,
ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e, all’esito della
compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua, adeguata e priva di
erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato le ragioni di fatto —
in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al riconoscimento della
continuazione
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di dp la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz elementi atti ad
ac,
emergessero elementi obiettivi comprovanti in modo univoco la preventiva, unitaria
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.