Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25626 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25626 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROFETA MASSIMILIANO N. IL 17/11/1959
avverso l’ordinanza n. 1672/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 28 maggio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma
dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare avanzata da
Massimiliano Profeta, atteso che la quantità della pena residua era superiore ai
limiti fissati dall’art. 47 ter, comma 1-bis, ord. pen. e rigettava l’istanza di

revisione critica del passato deviante, caratterizzato dalla commissione di gravi
reati.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Profeta il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
mancata concessione del beneficio invocato.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, lunga” dal sottoporre a critica la struttura argomentativa
dell’ordinanza impugnata, sollecita una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di dirit o la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancan4 2 lementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo insussistente una sufficiente

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