Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25623 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25623 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALAZZO ADRIANO, nato il 29/08/1970
avverso l’ordinanza n. 7428/2012 TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di
ROMA, del 16/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del
Sostituto designato, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso,
annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

Data Udienza: 22/11/2012

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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 marzo 2012 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
respinto il reclamo proposto da Palazzo Adriano avverso il provvedimento del 16
– 18 novembre 2011 del Magistrato di sorveglianza di Roma, che aveva rigettato
la sua domanda di liberazione anticipata relativa al semestre 17 febbraio 2011 17 agosto 2011.
Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che:
– il provvedimento reclamato era fondato su una nota del 5 settembre 2011
del Servizio centrale di protezione, che aveva rappresentato la denuncia del 22
agosto 2011, nei confronti del condannato, per evasione dalla detenzione
domiciliare, per essere stato il medesimo trovato fuori dal proprio domicilio, in
un veicolo, con un soggetto pluripregiudicato e trasferito per tale ragione in altro
domicilio protetto, e aveva richiamato precedenti infrazioni, e in particolare il suo
allontanamento dal luogo di lavoro il 26 luglio 2010 e la denuncia sporta a suo
carico il 18 marzo 2011 da un cittadino straniero;
– al condannato, nei cui confronti era stata rigettata il 25 ottobre 2011 la
proposta di revoca della detenzione domiciliare, era stata concessa con
ordinanza del 17 gennaio 2012 la misura della liberazione condizionale;
– l’episodio del 20 agosto 2011, sebbene non avesse comportato la revoca
della misura della detenzione domiciliare allora in corso, rilevava ai fini della
concessione del beneficio della liberazione anticipata, che supponeva un giudizio
di meritevolezza fondato sulla “condotta del detenuto significativa dell’impegno
nel trarre profitto dalle opportunità offerte dal trattamento in corso”, poiché il
condannato aveva omesso l’avvertimento al referente di P.G. territoriale, aveva
contravvenuto alla ragione per la quale l’autorizzazione gli era stata concessa
essendo stato trovato in compagnia di un pregiudicato, e aveva, in tal modo,
espresso un atteggiamento superficiale, rendendosi non meritevole del chiesto
beneficio.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, Palazzo Adriano, il quale, premesso in fatto il richiamo alla sua
vicenda processale, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione
della legge penale in relazione all’art. 54 Ord. Pen. e omessa motivazione e
manifesta contraddittorietà e illogicità della stessa rispetto alle risultanze
processuali inerenti alla sua specifica posizione, con particolare riguardo alla
ordinanza del 17 gennaio 2012 emessa dal medesimo Tribunale.

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2.1. Secondo il ricorrente, il provvedimento del primo Giudice aveva
erroneamente motivato il rigetto della richiesta per relationem a una nota
informativa, il cui contenuto egli aveva potuto conoscere solo dopo aver proposto
il reclamo, la cui redazione era stata resa possibile solo per avere ipotizzato il
collegamento del rigetto a un rilievo disciplinare già oggetto della proposta di
revoca della misura alternativa in atto, non accolta.
2.2. Anche la questione di merito era stata decisa in modo illegittimo, poiché
l’infrazione richiamata era stata ritenuta irrilevante dallo stesso Tribunale che,
rigettato la proposta di revoca della detenzione domiciliare e concesso la
liberazione condizionale.
Il Tribunale, inoltre, ad avviso del ricorrente, era incorso in macroscopico
travisamento del fatto su un elemento qualificante il giudizio espresso con il
provvedimento impugnato, poiché i pregiudizi riguardanti il suo accompagnatore
erano solo di “polizia”, a lui sconosciuti e di nessun significato, e l’episodio
indicato si era verificato in un periodo successivo a quello in relazione al quale
aveva chiesto la liberazione anticipata, invocando la c.d. semestralizzazione, e
cioè la valutazione dei periodi di detenzione separatamente in relazione a ciascun
semestre, non eludibile a fronte della inconsistenza dell’episodio occorso.
Né il Tribunale, secondo il ricorrente, aveva valutato la sua condotta durante
la pregressa carcerazione, che aveva consentito il riconoscimento della
liberazione anticipata per sedici semestri di ininterrotta detenzione, e gli effetti
positivi della collaborazione prestata e della resipiscenza dimostrata.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,
perché non adeguatamente motivata in ordine ai connotati di gravità delle
infrazioni commesse e alla loro valenza negativa retroattiva sui semestri diversi
e anteriori.
4. Con memoria difensiva depositata il 3 ottobre 2012 il ricorrente,
richiamate la normativa introdotta con la legge n. 663 del 1986 e la lettura data
dalla giurisprudenza del principio della “sennestralizzazione” della valutazione
della condotta del detenuto e della possibile incidenza negativa su semestre
diverso solo di violazioni particolarmente gravi, ha ulteriormente rappresentato
l’omessa indicazione da parte del Tribunale delle ragioni per le quali la sua
condotta era stata ritenuta tanto grave da incidere sulla valutazione del
semestre precedente, nel corso del quale non vi era stata alcuna inosservanza
da parte sua, e a fronte del certo consolidamento del suo percorso di recupero
attestato dalla successiva ammissione al beneficio della liberazione condizionale.
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con ordinanze del 15 ottobre 2011 e del 17 gennaio 2012, aveva rispettivamente

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È innanzitutto infondata la censura che attiene alla dedotta erroneità della
motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di liberazione anticipata
perché motivata per relationem alla nota informativa del Servizio centrale di
protezione.
La nota, al cui contenuto il Magistrato di sorveglianza ha rinviato, non solo,
Infatti, conteneva la indicazione delle prescrizioni connesse al beneficio e delle

stessa consultabile, come logicamente rimarcato dal Tribunale.
A ciò deve aggiungersi il rilievo che il procedimento istituito dall’art. 69-bis
Ord. Pen., in materia di liberazione anticipata, è connotato da una decisione de

plano assunta senza formalità e senza sentire le parti, seguita da una fase a
contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al

decisum.

Si tratta, dunque, di un modulo procedimentale nel quale al

condannato è assicurato un «doppio scrutinio nel merito della sua istanza»
(Corte Cost. ord. n. 291 del 2005; ord. n. 352 del 2003), e nel quale perciò alla
fase eventuale e differita, a contraddittorio pieno, è devoluta la integrale
cognizione del merito sugli elementi acquisiti e valutati, su quelli acquisiti e non
valutati e su quelli da acquisire se necessario.

2. Destituita di fondamento è anche la doglianza di violazione del principio
della valutazione frazionata per semestri della meritorietà del beneficio.
2.1. È, invero, principio consolidato che la normale valutazione per semestri
del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della
liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. Pen, non esclude che un fatto
negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché
si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, che lasci
presumere la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione
anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (tra le altre,
Sez. 1, n. 7152 del 19/12/1997, dep. 17/02/1998, Chianchino, Rv. 209581; Sez.
1, n. 5819 del 22/10/1999, dep. 04/01/2000, Signoriello, Rv. 215119; Sez. 1, n.
102 del 07/12/2001, dep. 04/01/2002, Di Stasi, Rv. 220484; Sez. 1, n. 14610
del 24/01/2011, dep. 12/04/2011, Punzetti, Rv. 249852; Sez. 1, n. 30299 del
30/03/2011, dep. 29/07/2011, Barbi, Rv. 250906).
Un tale giudizio, che esige la rappresentazione del connotati di gravità
concretamente ravvisati nel fatto al quale è attribuita valenza negativa
retroattiva e non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale, che deve
riguardare, al di là dell’indefettibile accertamento delle condizioni di
ammissibilità, l’opportunità della concedibilità del beneficio penitenziario, è stato
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infrazioni contestate, ma, essendo agli atti, era a disposizione della difesa e dalla

logicamente e adeguatamente reso nel caso in esame dalla ordinanza
Impugnata.
2.2. Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, evidenziato che il ricorrente,
omettendo l’avvertimento al referente di P.G. territoriale e contravvenendo al
contenuto della concessa autorizzazione del Magistrato di sorveglianza, è stato
trovato, fuori dal domicilio protetto ove era in detenzione domiciliare, in
compagnia di un soggetto pregiudicato, e ha valutato detto episodio
trasgressivo, verificatosi il 20 agosto 2011, con riferimento al semestre scaduto
La valorizzazione della condotta del ricorrente come indicativa di un suo
“atteggiamento superficiale” al fine del diniego della liberazione anticipata per il
semestre precedente al fatto evidenziato, dallo stesso inducendosi la esclusione
del requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, è del tutto corretta in
diritto, poiché il giudizio di meritevolezza del beneficio deve essere ancorato alla
valutazione dell’impegno espresso dall’interessato nel trarre profitto dalle
opportunità connesse al trattamento rieducativo in corso, ed è coerente con i
dati fattuali disponibili e logicamente rappresentati.
2.3. Tale analisi, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle osservazioni e
deduzioni del ricorrente che, mentre infondatamente oppongono il riferimento al
rigetto della proposta revoca della detenzione domiciliare, fondato su presupposti
diversi e non coincidenti con quelli dell’istituto della liberazione anticipata, e
genericamente richiamano la disposta ammissione alla misura della liberazione
condizionale con provvedimento non allegato né specificamente illustrato, sono
invasive inammissibilmente del merito, ove, esprimendo un diffuso dissenso
rispetto all’analisi del dato fattuale, tendono a provocarne una nuova lettura al
fine della diversa valutazione della condotta. non consentita in questa sede.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

il precedente 17 agosto 2011.

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