Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25622 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25622 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERNANE KAMAL N. IL 01/01/1981
avverso l’ordinanza n. 233/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del
05/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto.

Con provvedimento emesso ritl 5 febbraio 2014 il Tribunale di Ravenna, in
funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva nei confronti di Fernane Kamal, in
relazione al provvedimento di cumulo emesso il 17 luglio 2008 dalla Procura della

pena, concesso con sentenza del locale Tribunale, sezione distaccata di L go, il 9
marzo 2006 (irrevocabile il 3 goiugno 2006) e con sentenza del Tribunale di Terni
del 21 gennaio 2005 rrevocabile il 14 maggio 2005), nonché il beneficio
dell’indulto, concesso ex 1. n. 241 del 2006.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Fernane Kamal, il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alle ragioni poste a base della decisione adottata.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in
precedenza concesso con le sentenza sopra indicate, &stata disposta ai sensi dell’art.
168, comma 1 n. 21, c.p., atteso che il 9 gennaio 2007 Fethindie ha commesso delitti
per i quali è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione con sentenza del
Tribunale di Ravenna del 12 gennaio 29009, parzialmente riformata dalla Corte
d’appello di Bologna 1’1 giugno 2012 (irrevocabile 1’1 ottobre 2015). Sussistevano,
quindi, tutti i presupposti di cui all’art. 168, comma 1, n. 1. C.p.
Il beneficio dell’indulto è stato revocato ritualmente, atteso che i9- ernane, il 9
gennaio 2007, ha commesso delitti per i quali ha riportato la condanna a cinque anni
di reclusione con sentenza del Tribunale di Ravenna del 12 gennaio 2009
parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bologna 1’1 giugno 2012
(irrevocabile 1’1 ottobre 2015). Anche sotto questo profilo la motivazione
dell’ordinanza impugnata è, all’evidenza esente da vizi logici e giuridici e da
carenza della motivazione.

LA

Repubblica di Ravenna, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della

[

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di i ammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

P.Q.M.

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