Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25621 del 17/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25621 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAMMITO EMANUELE N. IL 02/10/1978
avverso l’ordinanza n. 6196/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 9 maggio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Palermo
rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione
domiciliare, semilibertà avanzate da Emanuele Zammito.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste a base del
provvedimento adottato.

Osserva in diritto.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Zammito è stato, infatti, scarcerato il 25 novembre 2014 per avvenuta
espiazione della pena.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

Avverso tale ordinanza Zammito ha proposto ricorso per cassazione lamentando

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA