Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25621 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25621 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAMMITO EMANUELE N. IL 02/10/1978
avverso l’ordinanza n. 6196/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 9 maggio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Palermo
rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione
domiciliare, semilibertà avanzate da Emanuele Zammito.
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste a base del
provvedimento adottato.
Osserva in diritto.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Zammito è stato, infatti, scarcerato il 25 novembre 2014 per avvenuta
espiazione della pena.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.
Avverso tale ordinanza Zammito ha proposto ricorso per cassazione lamentando