Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25620 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25620 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 2506/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto.
Con decreto emesso de plano il 23 maggio 2014 il Magistrato di sorveglianza di
Novara dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da Alessio Attanasio, volta ad
ottenere di essere ascoltato in relazione all’udienza che sarebbe stata celebrata il 4
giugno 2014 dinanzi alla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (R.G. N.
condizioni economiche.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il
quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni
poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione la parte, pur potendo propone
personalmente il ricorso (art. 613 c.p.p.), compare in udienza per mezzo del
difensore di fiducia o d’ufficio (art. 614, comma 2, c.p.p.). Esula, pertanto, da
qualsiasi paradigma processuale, non trovando riferimento in alcuna disposizione,
la richiesta di Attanasio di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza prima della
celebrazione dell’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di ammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilRil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.
48519/2013), non essendo difeso da alcuny legale a causa delle sue disagiate